Nominato il difensore di fiducia, il ritardo in udienza non determina nullità (Cass. pen. Sez. IV n. 2779 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata del processo all’orario fissato per l’udienza e la celebrazione con l’assistenza di un difensore d’ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non determinano alcuna nullità quando il difensore di fiducia, nominato in tempo utile, giunga in aula dopo la definizione. Nessuna norma processuale impone al giudice di attendere il difensore di fiducia oltre l’orario fissato: la prassi di un’attesa ragionevole risponde a principi di buon senso e di rispetto del ceto forense, ma la sua violazione non integra una causa di nullità. L’erronea verbalizzazione della costituzione delle parti, che non dia atto della nomina fiduciaria già depositata, non produce effetti invalidanti ove il difensore di fiducia, presente all’orario, avrebbe potuto rilevare l’imprecisione. È infine inammissibile il motivo che, in presenza di doppia conforme, proponga una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternative rispetto a quelle dei giudici di merito, sorrette da motivazione adeguata e non illogica.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 aprile 2024, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di tentativo di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in concorso con altro soggetto.

Instaurato il giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza, l’imputato era stato assistito in convalida da un difensore d’ufficio. Successivamente aveva nominato un difensore di fiducia, che aveva depositato la nomina in cancelleria prima dell’udienza di discussione. Il giorno dell’udienza, trattenuto presso altro ufficio, il difensore di fiducia aveva nominato un sostituto, giunto in aula pochi minuti dopo l’orario fissato, quando il processo era già stato deciso con l’assistenza di un difensore d’ufficio. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e, con secondo motivo, il difetto di motivazione sull’an della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo respingendolo. La sentenza di appello aveva già replicato in modo logico e adeguato, sottolineando che il difensore di fiducia era effettivamente giunto in ritardo e che l’attesa del difensore oltre l’orario fissato, pur corrispondendo a regole di buon senso e di rispetto del ceto forense, non è imposta da alcuna norma processuale. Da ciò consegue che la sua violazione non determina alcuna nullità.

Il Collegio esclude altresì che assuma rilievo l’errore nel verbale, nel quale non risultava la nomina fiduciaria. Se il sostituto del difensore di fiducia fosse intervenuto all’ora fissata, avrebbe senz’altro evidenziato l’imprecisione; l’omessa annotazione non ha quindi inciso sull’esercizio del diritto di difesa. Dal verbale risulta l’inizio dell’udienza alle ore 09.36 e la chiusura alle ore 10.02: la Corte ritiene logico desumere che il difensore si sia presentato oltre le 10.02, altrimenti avrebbe fatto constare il proprio arrivo.

Quanto al precedente invocato dal ricorrente, la Corte ne esclude la pertinenza. In quel caso il difensore aveva annunciato per iscritto un temporaneo impedimento, comunicando un breve ritardo alla cancelleria: situazioni, dunque, differenti e non assimilabili a quella in esame, in cui nessun avviso di ritardo era stato trasmesso.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura è costruita in fatto e si risolve in una ricostruzione alternativa delle prove rispetto a quella dei giudici di merito, che hanno deciso con doppia conforme e con motivazione adeguata, non illogica e non incongrua. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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