Ricorso del pubblico ministero avverso l’annullamento cautelare: inammissibile senza allegazione delle esigenze (Cass. pen. Sez. 6 n. 6188 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale che, in sede di appello, abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, qualora il ricorrente non indichi le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. L’interesse del pubblico ministero, in materia cautelare, è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno. Tale onere non sussiste solo quando la misura riguardi reati per i quali operi la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Catania ricorreva avverso l’ordinanza con cui il tribunale, decidendo sull’appello proposto dall’indagato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di sottufficiale della Guardia di finanza. La misura era stata disposta in relazione al delitto di depistaggio di cui all’art. 375, secondo comma, cod. pen..

All’indagato si addebitava di aver artificiosamente fatto rinvenire, nel magazzino reperti della tenenza, una somma in contanti precedentemente trafugata, nell’ambito di un’indagine per peculato militare a suo carico. Il tribunale aveva escluso la gravità indiziaria, valorizzando plurimi elementi fattuali, tra cui la circostanza che l’indagato non aveva contattato appositamente il collega addetto alla custodia per invitarlo a effettuare una ricerca più accurata, essendosi limitato a una sollecitazione nel corso di un incontro per altre questioni lavorative.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso del pubblico ministero affrontava esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, trascurando completamente il tema dell’esistenza delle esigenze cautelari, pur prospettato dall’indagato nell’appello e non esaminato dal tribunale perché ritenuto assorbito. Ha quindi richiamato il principio per cui il pubblico ministero, impugnando l’ordinanza che abbia annullato la misura per difetto di gravità indiziaria, deve comunque indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

La Corte ha precisato che tale onere non ricorre solo quando la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Ha inoltre osservato che l’interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché la sua allegazione è essenziale in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.

Quanto al denunciato travisamento della prova, la Corte ne ha escluso la configurabilità. Ha rammentato che tale vizio richiede una deduzione avente oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese difformità tra il senso intrinseco dell’elemento di prova e quello tratto dal giudice, con la conseguente esclusione di presunti errori nella valutazione del significato dimostrativo. Il vizio è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione.

Nel caso in esame, la Corte ha escluso che le dichiarazioni del collega, come riportate dal ricorrente, fossero di segno perspicuamente divergente rispetto all’interpretazione offerta dal tribunale. In assenza di una specifica imposizione dell’indagato e considerando che le informazioni sui colloqui provenivano solo da un soggetto interessato a stornare da sé eventuali sospetti, la portata dirompente sulla trama argomentativa dell’ordinanza impugnata è stata esclusa. Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 375 c.p.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 375 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *