Conto agente riscossione procedibile con visto di regolarità equipollente alla parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 118 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto dell’agente della riscossione, intesa come verifica della regolarità contabile e della conformità del conto alle scritture dell’ente, costituisce presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c. Per gli enti locali, tuttavia, il giudizio sul conto deve ritenersi procedibile anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, quando il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente ovvero sia stato approvato dagli organi dell’Ente, dovendosi tali atti considerare equipollenti alla parificazione. L’improcedibilità non può pertanto essere dichiarata quando la parifica sia stata ritualmente e tempestivamente effettuata e la sua mancata allegazione al conto sia ascrivibile a mero errore materiale.

Il Fatto

Il magistrato istruttore della Corte dei conti richiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale presentato per l’esercizio 2019 da una società incaricata della riscossione esterna dei tributi di un Comune. Rilevava il magistrato la mancanza sia della parificazione sia del visto di regolarità dell’Ente, prospettando l’eventuale improcedibilità del conto e richiamando la giurisprudenza centrale e locale formatasi sul punto.

La società, subentrata all’originario agente contabile, si costituiva chiedendo in via istruttoria l’acquisizione della parificazione e del visto e, nel merito, la declaratoria di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile ex art. 149, comma 2, c.g.c. Il Comune, senza costituirsi, depositava la determinazione di parifica della gestione di cassa, l’elenco delle reversali e il conto munito del visto di regolarità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione pregiudiziale di procedibilità muovendo dalla natura della parificazione. Essa è qualificata come verifica della regolarità contabile e della conformità del conto alle scritture dell’ente, secondo il principio contabile applicato allegato al d.lgs. n. 118/2011. In questa prospettiva si tratta di presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c.

Il Collegio richiama poi la giurisprudenza amministrativo-contabile che ha progressivamente ampliato le ipotesi di procedibilità. Per gli enti locali il giudizio sul conto è procedibile qualora, pur in assenza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente oppure sia stato approvato dagli organi dell’Ente. Tali atti sono considerati equipollenti alla parificazione, perché il responsabile finanziario, per addivenire al visto, deve avere effettuato ogni opportuno riscontro, sostanzialmente equivalente alla verifica di parifica. Il Collegio richiama sul punto numerose pronunce della stessa Sezione.

Su questa base la Corte verifica la concreta fattispecie e rileva l’esistenza di entrambi gli elementi. Da un lato, la parificazione era stata ritualmente e tempestivamente effettuata con determinazione del responsabile del servizio finanziario, e solo per errore materiale non era stata allegata al conto. Dall’altro, il conto era stato vistato dallo stesso responsabile del servizio finanziario, con firma digitale apposta sul sistema informatico.

Il venir meno del presupposto dell’improcedibilità determina l’accoglimento della prospettazione difensiva. La Corte dichiara pertanto procedibile il conto giudiziale, disponendo la rimessione degli atti al magistrato istruttore per l’avvio dell’attività istruttoria e la fissazione del relativo cronoprogramma, con rinvio per gli ulteriori provvedimenti all’udienza del 9 luglio 2025. Non essendovi definizione nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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