Parere sfavorevole su acquisizione di partecipazione indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 183 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 attribuisce alla Corte dei conti una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti legislativamente individuati, avente ad oggetto la motivazione dell’atto deliberativo. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità della scelta societaria, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi comparativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Il parere è sfavorevole quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite CAP Holding s.p.a., corredata da documentazione tecnica, finanziaria e societaria. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione delle gestioni dei rifiuti in in house providing nell’area metropolitana milanese, promosso dalla stessa società capogruppo.

All’ufficio del controllo pervengono numerose richieste di parere di comuni sulle rispettive deliberazioni di acquisizione della medesima partecipazione, trattate collegialmente in un’unica adunanza. Il Comune chiede alla Sezione di pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del controllo sull’atto quale attività di carattere preventivo, con termini, parametri ed esiti fissati dal legislatore. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022, la Corte ribadisce che l’oggetto del giudizio è l’atto deliberativo e la sua motivazione, secondo il proprio orientamento già espresso nella deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

La Corte rileva che l’acquisizione della partecipazione indiretta, pur non prevedendo il contestuale affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni in house e alla riduzione delle società attive nel settore. Dal piano industriale emergono, infatti, previsioni di espansione dei comuni serviti e di crescita degli abitanti raggiunti nell’arco decennale considerato.

Il profilo decisivo è il difetto di motivazione. Poiché CAP Holding acquisterebbe la quota attingendo al proprio piano degli investimenti, senza esborso immediato dei comuni, l’atto avrebbe dovuto comunque spiegare la convenienza economica della futura gestione in house rispetto alle alternative praticabili. La Sezione osserva che manca un quadro economico di confronto con l’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi della gestione in house rispetto a quelli sostenuti con i gestori attuali o a quelli stimati di un progetto posto a base di gara.

Sul punto la Corte richiama la propria deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa quantitativa tra modello in house ed esternalizzazione. Confirma il medesimo indirizzo la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha considerato assorbenti le carenze motivazionali relative a convenienza economica, sostenibilità finanziaria e analisi dell’alternativa.

Né nel punto specifico della deliberazione dedicato alle ragioni e finalità della scelta, né negli allegati, la Sezione rinviene elementi di valutazione della convenienza economica della prossima gestione dei rifiuti tramite la società rispetto alla gestione attuale, né un confronto con l’esternalizzazione. Le carenze motivazionali, assorbenti degli ulteriori profili critici, impongono pertanto il parere sfavorevole sull’atto sottoposto a controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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