Irregolare il conto dell’agente riscossore che non versa entro l’anno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 55 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente riscossore di un ente locale è tenuto a rendere un conto che rappresenti fedelmente l’intera gestione, con l’indicazione del carico iniziale, delle somme affidate e riscosse nel corso dell’esercizio e di quelle ancora da riscuotere al termine dello stesso. Il conto che si limiti a un prospetto riassuntivo delle sole scritturazioni mensili di incasso e riversamento non adempie agli obblighi di cui agli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924 ed è irregolare. Parimenti irregolare è la gestione che non rispetti i vincoli temporali di versamento in tesoreria fissati dal regolamento di contabilità dell’ente, poiché l’obbligo di riversamento grava sull’agente anche quando il contratto di affidamento del servizio non lo richiami espressamente. L’irregolarità del conto può essere dichiarata anche in assenza di ammanchi di gestione.

Il Fatto

Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso da un agente contabile per la gestione degli incassi del parcheggio di un’area camper di un Comune, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. Il conto presentava profili di irregolarità formale e sostanziale: mancava la parificazione, il documento depositato era un prospetto riassuntivo di una sola pagina, non risultavano depositati il provvedimento di approvazione e la relazione dell’organo di controllo interno, e la gestione non chiudeva in pareggio.

La difesa dell’agente contabile eccepiva che il conto completo era stato consegnato al Comune e che gli obblighi di versamento non emergevano dal capitolato tecnico del contratto di affidamento del servizio. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, depositava la parificazione tardiva del conto e la relazione dell’organo di controllo. La questione giungeva così davanti alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio esamina la regolarità dei mandati. Rileva che la procura rilasciata all’agente contabile è valida, poiché allo stesso va riconosciuta la qualifica di agente contabile esterno: egli ha incassato somme di pertinenza dell’amministrazione e ha avuto il maneggio di risorse pubbliche. L’individuazione di specifici soggetti tenuti alla riscossione per la società concessionaria non fa venir meno l’obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti, poiché rileva l’effettività della gestione.

Quanto alla parificazione, la Corte osserva che essa è stata effettuata, seppur tardivamente, mediante verifica di concordanza della rendicontazione con le scritture dell’ente.

Sul piano sostanziale e formale, il Collegio rileva che il conto non offre un’idonea rappresentazione dei risultati della gestione, essendo costituito da un prospetto riassuntivo delle sole scritturazioni mensili. Il conto avrebbe dovuto esibire tutti gli elementi essenziali: carico iniziale, somme affidate nel corso dell’esercizio, somme ancora da riscuotere, discarico delle somme non più esigibili. La carenza integra di per sé l’irregolarità del conto.

Sui versamenti, la Corte richiama l’art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità, che impone il versamento al superamento della soglia di € 516,45 e comunque mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Dalla documentazione emerge che i versamenti sono avvenuti per importi superiori alla soglia e che gli incassi di dicembre 2018 non sono stati riversati entro la fine dell’anno. Il conto, pertanto, non chiudeva in pareggio e mancava la scrittura di quadratura del versamento tardivo.

La Corte ribadisce che l’inosservanza dei vincoli di riversamento è palese, a nulla valendo la mancata indicazione di tali obblighi nel contratto di affidamento, tenuto conto del principio dell’art. 181, comma 3, del T.U.E.L. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ne ribadisce il necessario contenuto di verifica, in posizione di terzietà. Conclusivamente, dichiara l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente l’adempimento degli obblighi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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