Cessazione della materia del contendere e riliquidazione INPS dei benefici pensionistici ENAV (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 525 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’INPS abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati in modo pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente. Ai dipendenti ENAV, già AAAVTAG, in possesso di anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, si applicano i benefici dell’art. 1 del D.lgs. n. 149/1997: l’aumento di un quinto dei periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995 opera ai fini dell’anzianità, mentre per i periodi successivi il beneficio si converte in un incremento dell’età anagrafica, utile ai fini del coefficiente di trasformazione della quota contributiva. Il riconoscimento di tali maggiorazioni integra l’obbligo dell’Istituto di rideterminare la pensione, sicché la caducazione della pretesa non dipende da una pronuncia costitutiva del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, ex esperto di assistenza al volo dipendente ENAV S.p.A., è cessato dal servizio in data 20 gennaio 2022 ed è titolare di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 1° luglio 2022. Ha impugnato il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione, deducendo l’erroneo computo della terza quota per mancata applicazione delle maggiorazioni previste dal D.lgs. n. 149/1997 e dalla legge n. 335/1995.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a un ulteriore aumento dell’età convenzionale e la condanna dell’INPS al ricalcolo della pensione e al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha eccepito di avere già corrisposto quanto dovuto con provvedimento del 14 dicembre 2023, a valere sulla rata di febbraio 2024, concludendo per la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina pensionistica dei dipendenti ENAV. L’art. 96 del d.P.R. n. 279/1983 prevedeva per il personale dell’allora AAAVTAG il collocamento a riposo al sessantesimo anno di età, disposizione confermata dall’art. 26 quinquies della legge n. 26/2019.

L’art. 5 della legge n. 248/1990 ha disposto che i periodi di servizio effettivo degli esperti di assistenza al volo sono aumentati di un quinto della loro durata, con divieto di cumulo tra gli aumenti. Il D.lgs. n. 149/1997 ha poi rimodulato il beneficio: per i dipendenti con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’aumento opera sul coefficiente di trasformazione per i periodi dal 1° gennaio 1996, mediante un incremento dell’età anagrafica pari a un anno ogni sette anni interi di servizio.

Il giudice richiama la circolare INPS n. 117 dell’8 ottobre 2020, che ha confermato l’applicazione della disciplina. Nel caso concreto, il ricorrente è stato assunto nel 1989 come esperto di assistenza al volo e, alla data del 31 dicembre 1995, godeva di anzianità inferiore ai diciotto anni, con conseguente applicazione dei benefici richiamati ai fini del corretto trattamento pensionistico.

Dalla documentazione emerge che l’INPS ha riliquidato la pensione e corrisposto le somme dovute, con gli arretrati, con il rateo di febbraio 2024. Tale attività, asseverata da idonea documentazione, è pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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