Conto del consegnatario di azioni e superamento delle incongruenze da documentazione sopravvenuta (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 59 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è idoneo ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. quando, per forma e contenuto, è in grado di rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. L’irregolare registrazione di una postazione patrimoniale, di per sé, non impedisce l’approvazione del conto ove le incongruenze originariamente rilevate risultino superate da documentazione acquisita in giudizio. Il giudice contabile non può fondare il diniego del discarico su un dato smentito dagli atti sopravvenuti. Quando è esclusa la sussistenza di ammanchi e di profili di responsabilità, il conto va approvato con discarico dell’agente contabile e non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 161422 per l’anno 2016, relativo alla gestione del consegnatario di azioni del Comune di Mombello Monferrato. Il Giudice designato, con relazione ex art. 145 c.g.c., aveva proposto il discarico dell’agente contabile, non ravvisando irregolarità meritevoli di deferimento al Collegio.
Il Pubblico Ministero, con parere negativo reso il 30 novembre 2023 ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c., dissentiva: il conto indicava una partecipazione in un G.A.L., mentre il Comune, con nota del 27 settembre 2022, aveva riferito di detenere per il 2016 unicamente la partecipazione in una società di raccolta e smaltimento rifiuti, aggiungendo quella nel G.A.L. solo nel 2018 e nel 2019. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo l’approvazione del conto e il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è la valutazione di regolarità del conto giudiziale. Il Collegio richiama l’art. 140, comma 2, c.g.c. e il consolidato orientamento contabile — Sez. Emilia-Romagna n. 171/2022, Sez. Veneto n. 230/2022, Sez. Calabria n. 155/2022 — secondo cui il conto deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione.
La vicenda nasce dalla ricompilazione del conto, che registrava la partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano. Sulla base della nota del Comune, tale postazione appariva erroneamente indicata, perché non ancora posseduta al 31 dicembre 2016. La Corte riconosce che l’irregolare registrazione era apparsa inconfutabile alla luce dei prospetti acclusi alla relazione.
Tuttavia, la difesa dell’agente contabile e la conforme memoria del Pubblico Ministero del 3 aprile 2024, all’esito delle informazioni acquisite presso l’ente, hanno dimostrato che già nel corso del 2016 il Comune deteneva la partecipazione. La Corte fonda il proprio convincimento sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2015, pubblicata il 22 aprile 2015, con cui l’Ente, in epoca anteriore al 2016, ha disposto di aderire al Gruppo di Azione Locale con impegno della quota societaria, e sul successivo versamento, documentato dalla copia del libro dei soci.
Alla luce di tale documentazione, il Collegio ritiene superate le incongruenze precedentemente rilevate e sussistenti le condizioni per l’approvazione del conto. La dichiarazione di regolarità, unitamente al rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità, esclude la condanna alle spese. Il conto è approvato con conseguente discarico dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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