Appello pensionistico militare ammesso solo per motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 73 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto, e non sono quindi deducibili come tali in appello, quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su tali questioni è deducibile in appello soltanto ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione, sotto l’aspetto materiale o grafico, oppure abbia motivazione apparente, ravvisabile quando sussista il mancato esame di punti decisivi della controversia o un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi e da impedire ogni controllo sul percorso logico-argomentativo del giudice di primo grado. L’onere motivazionale è assolto anche quando il giudice richiami, condividendole, le risultanze degli accertamenti peritali disposti d’ufficio, con la conseguenza che il vizio della motivazione di tali atti si trasferisce nella sentenza che li ha richiamati.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva in congedo illimitato, si infortunava nel 1988 durante il servizio riportando lesioni al quinto dito della mano destra, per le quali gli veniva riconosciuta un’indennità una volta tanto pari a tre annualità. Con successiva domanda amministrativa chiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza o dell’aggravamento di una diversa patologia della mano con quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente diritto alla pensione privilegiata di VII categoria. Il Ministero della difesa respingeva la domanda, ritenendo la nuova patologia non interdipendente con l’infermità già indennizzata perché di differente etiopatogenesi.
Il giudice di primo grado, disposta consulenza tecnica d’ufficio, respingeva il ricorso e compensava le spese. Il ricorrente proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza con l’integrazione del collegio peritale con uno specialista in fisiatria o in scienze neurologiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via preliminare il tema dell’ammissibilità dell’impugnazione in materia pensionistica. L’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. consente l’appello per i soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o all’aggravamento di infermità. La Corte richiama i criteri delle Sezioni riunite n. 10/2000/QM: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; vi rientrano i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo; il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
La Corte sottolinea che le questioni medico-legali sulla dipendenza, sull’ascrivibilità a categoria e sull’aggravamento o interdipendenza sono equiparate dal legislatore a questioni di fatto. Esse possono essere dedotte in appello solo se integrate in un vizio di motivazione, il quale ricorre quando vi sia mancato esame di punti decisivi o insanabile contrasto argomentativo che renda incomprensibile la ratio decidendi. Il vizio deve essere tale da compromettere il diritto di difesa delle parti, impedendo di comprendere le ragioni della decisione. La Corte richiama anche l’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., che in caso di annullamento per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente impone la rimessione degli atti al primo giudice.
Nel merito, la Corte esclude la violazione degli artt. 67 e 70 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 14 legge n. 9/1980, disposizioni che disciplinano la misura della pensione, il procedimento di aggravamento e il trattamento per coesistenza di infermità, estranee alla ratio decidendi incentrata sul rigetto della domanda amministrativa. Parimenti escluso è il vizio di motivazione apparente: il giudice di primo grado ha esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni della conclusione, riconducendo la patologia a fattori esogeni quali il lavoro successivo al congedo.
La Corte ritiene inoltre che non vi sia stato travisamento dei fatti. Il giudice ha approfondito la questione con apposita consulenza d’ufficio; il perito ha esaminato, pur non condividendole, le conclusioni del consulente di parte; il giudice ha indicato le ragioni del dissenso dalle osservazioni difensive, evidenziando l’assenza di argomentazioni sull’incidenza dell’attività lavorativa e sulla frattura occorsa in età giovanile, e l’irrilevanza del differente sviluppo della mano non dominante in soggetto destrimane. Quanto alla diagnosi di sindrome del tunnel carpale, essa risulta già documentata in precedente verbale di visita e riportata nel decreto ministeriale impugnato.
Infine, la Corte rigetta il motivo sull’omessa integrazione del collegio peritale: l’art. 189, comma 9, d.lgs. n. 66/2010 attribuisce al presidente del collegio medico-legale una mera facoltà di avvalersi di specialisti, e non vi è stata compromissione del diritto di difesa, esercitato con la nomina di un consulente di parte e con la partecipazione alle operazioni peritali. L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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