Nessun obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 280 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili dei quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone che la gestione riguardi beni o materie soggetti al debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL. Ove tale presupposto difetti, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. Sulle spese non si provvede in ragione del tipo di pronuncia adottato.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2019. Si tratta di un prospetto ricostruito secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione è dunque preliminare e attiene alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile, prima ancora dell’esame delle risultanze della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Il prospetto ricalca il modulo allegato al d.P.R. n. 194/1996, ma la qualificazione formale non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa.

Il Collegio verifica quindi il presupposto sostanziale della gestione: la natura dei beni affidati all’agente contabile. La gestione oggetto del conto giudiziale, osserva la Corte, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.

Da ciò la Sezione trae la conseguenza giuridica: se manca il debito di custodia, non è configurabile in capo all’agente un obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile che si è consolidata nel medesimo senso, menzionando in particolare una propria precedente pronuncia del 2018, nonché decisioni delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla si dispone per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.

Con il dispositivo la Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio e nulla per le spese, decidendo in camera di consiglio. Il Collegio dispone inoltre l’annotazione a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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