Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 23 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141-144 cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. La controversia si estingue per cessata materia del contendere quando l’agente contabile abbia trasmesso i conti all’ente e questo li abbia depositati presso la Sezione giurisdizionale, così esaurendosi l’interesse della Procura regionale all’accertamento. La declaratoria di estinzione è pronuncia a contenuto processuale che presuppone l’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., di assegnare al tesoriere di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2014-2020, in relazione all’incarico di agente contabile svolto per il Comune.

Con precedente decreto era stato fissato il termine per il deposito dei conti e quello successivo per la loro trasmissione alla Sezione. Il tesoriere ha comunicato di avere trasmesso i conti all’ente, che a sua volta ha riferito di averli inoltrati tramite l’applicativo Sireco. All’udienza camerale la Procura ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione del giudizio per la resa del conto, muovendo dal più recente orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento: il giudizio, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura è ricavabile dalle norme che lo disciplinano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.

Da tale premessa discende la conseguenza processuale: una volta accertato che l’obbligo di resa del conto è stato adempiuto mediante la trasmissione dei documenti contabili all’ente e il successivo deposito presso la Sezione, viene meno l’interesse che aveva giustificato l’attivazione del giudizio.

La Corte verifica in concreto l’avvenuto adempimento, dando atto che i conti relativi agli esercizi finanziari indicati sono stati regolarmente trasmessi e depositati. Su questa base, e in adesione alla richiesta formulata dalla Procura regionale all’udienza camerale, dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Nulla è disposto per le spese. La pronuncia definisce il giudizio con sentenza, coerentemente con la natura giurisdizionale del procedimento affermata in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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