L’assoluzione penale per non aver commesso il fatto non esclude la responsabilità contabile dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 150 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per “non aver commesso il fatto”, pronunciata in seguito a dibattimento, non spiega alcuna efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla procura contabile, attesa la natura eccezionale della previsione di cui all’art. 652 cod. proc. pen. La valutazione dell’ambito dell’accertamento penale va condotta caso per caso, integrando il dispositivo con la motivazione, e l’eventuale liceità penale non esclude la illiceità contabile. Il giudice contabile può liberamente vagliare gli elementi probatori acquisiti nel processo penale alla stregua di prove atipiche, applicando la regola della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”) e non quella della prova oltre il ragionevole dubbio. La responsabilità contabile dell’agente di fatto, che abbia avuto la disponibilità e il maneggio di denaro pubblico, sussiste anche in caso di consapevole esecuzione di direttive altrui, potendo configurare una compartecipazione dolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, con conseguente obbligo solidale al risarcimento del danno.
Il Fatto
La procura regionale aveva convenuto in giudizio la società concessionaria della riscossione tributi, in fallimento, e i suoi soci e amministratori, tra cui una socia addetta alla gestione dei conti, per il danno erariale derivante dall’omesso riversamento al Comune delle somme riscosse per l’anno 2016 e il primo semestre 2017. Il sistema fraudolento, c.d. “sistema Cassani”, alterava le rendicontazioni dei tributi riscossi per i Comuni, consentendo alla concessionaria di non riversare le somme dovute. Il giudice di primo grado aveva condannato la società e due degli amministratori, ma aveva assolto la socia, ritenendo che la sentenza penale di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, passata in giudicato, facesse stato nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen.
Avverso tale capo aveva proposto appello incidentale la procura regionale, sostenendo che l’assoluzione penale non precludeva l’accertamento della responsabilità contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184 c.g.c. e ha dichiarato improcedibile l’appello principale, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., per la mancata comparizione degli appellanti alla seconda udienza di discussione, con compensazione parziale delle spese.
Nel merito dell’appello incidentale, il Collegio ha evidenziato che l’art. 652 cod. proc. pen. costituisce un’eccezione al principio di autonomia dei giudizi e, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione va verificata in relazione al concreto accertamento contenuto nella pronuncia, che deve essere ricostruito integrando dispositivo e motivazione. Nel caso di specie, l’assoluzione per i reati di peculato e truffa aggravata non poteva vincolare il giudice contabile, attesa la diversità strutturale tra gli illeciti penali contestati e l’illecito amministrativo-contabile, incentrato non sulla condotta appropriativa ma sulla gestione e sul maneggio di denaro pubblico.
La Corte ha quindi valorizzato il compendio probatorio acquisito nel processo penale — in particolare dichiarazioni testimoniali e intercettazioni telefoniche — per ritenere provato, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza propria del giudizio contabile, che la socia avesse avuto il maneggio dei fondi e la consapevolezza, quantomeno a titolo di dolo eventuale, delle irregolarità nella gestione. Il ruolo di “mera esecutrice” delle direttive del fratello e della cognata non è stato ritenuto sufficiente a escludere il concorso doloso nella causazione del danno, essendo emerso che la stessa operava sui conti correnti in autonomia e ben conosceva le modalità fraudolente di gestione.
La Corte ha infine chiarito che la nozione di maneggio va interpretata estensivamente e ricomprende anche coloro che, pur senza una qualifica formale, hanno la disponibilità di fatto del denaro pubblico. L’operato della socia è stato quindi ritenuto concausa del danno, con conseguente condanna al pagamento in solido con la società e gli altri agenti, esclusa l’applicazione del potere riduttivo trattandosi di responsabilità dolosa.
Nota della Redazione
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