Conto del consegnatario di beni reso solo a valore è irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 396 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili per debito di custodia deve essere reso a quantità e valore, con indicazione della specie, qualità e categoria dei beni, oltre che del valore risultante dagli inventari. La rendicontazione che esponga gli aumenti e le diminuzioni solo in valore, suddivisi per titoli e senza alcuna indicazione della tipologia e della quantità dei beni, non è rappresentativa della gestione ed è irregolare. Le scritture contabili prodotte dall’Amministrazione nel corso del giudizio non integrano il conto: nessuna di esse, singolarmente, soddisfa le prescrizioni di legge, e il giudice non può sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione. Il conto deve essere costituito da una rendicontazione complessiva e riepilogativa, contenuta in un unico prospetto generale riassuntivo, in mancanza della quale l’agente non può essere ammesso a discarico neppure in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una dislocazione di un centro di rifornimenti e mantenimento dell’Esercito Italiano, relativo all’esercizio 2022 e depositato nel giugno 2024. Con la relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando che il conto era costituito dal solo mod. 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali.
Il magistrato ha ritenuto il conto inidoneo a rappresentare la gestione contabile, per assenza degli ulteriori documenti riepilogativi e analitici richiesti dalle Istruzioni tecnico-applicative al regolamento di contabilità degli organismi della Difesa, concludendo per la dichiarazione di irregolarità senza discarico. L’agente ha depositato memoria difensiva; l’Amministrazione ha prodotto ulteriori scritture contabili, richiamando la prassi del deposito del solo mod. 16/M e prendendo atto del mutato orientamento della Sezione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla idoneità del conto a rappresentare la gestione dell’agente consegnatario. Il documento depositato espone, partendo dal valore di carico iniziale, gli aumenti e le diminuzioni suddivisi per titoli e solo in valore. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio.
Il Collegio richiama gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo cui il consegnatario con debito di custodia rende il conto dando debito dei beni avuti in consegna non solo secondo specie, qualità e categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 del r.d. n. 827/1924 specifica che il conto dei contabili a materia deve dimostrare debito iniziale, beni avuti in consegna, credito per i beni esitati e rimanenze, distintamente secondo specie, qualità e categorie.
Del tutto sovrapponibile è la speciale disciplina per l’Amministrazione militare dell’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che prescrive la tenuta di scritture cronologiche e sistematiche con indicazione, a quantità e a valore, delle consistenze iniziali, degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze, e che al terzo comma elenca i dati che il conto deve dimostrare. Tali disposizioni esprimono un principio generale, rinvenibile anche nell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002.
La Corte osserva che le Sezioni territoriali si sono ripetutamente pronunciate affermando l’irregolarità del conto non redatto a quantità e valore, in quanto non rappresentativo della gestione. La mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, ma è necessario che esso esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del r.d. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010.
Le scritture prodotte in corso di giudizio dall’Amministrazione si appalesano meramente integrative e complementari: nel complesso contengono gli elementi necessari, ma nessuna singolarmente è idonea a ottemperare le prescrizioni di legge sulla resa del conto. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore, e non meramente tenute a disposizione. Il conto non è dato dall’insieme di singole scritture, ma da una rendicontazione complessiva contenuta in un unico prospetto riassuntivo, in assenza del quale alcun esame può essere condotto e il Collegio non può sostituirsi all’agente. Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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