Esenzione Irpef estesa a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 33 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati i benefici fiscali in materia di esenzione dall’Irpef, senza subordinare il beneficio alla correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Il beneficio ha, dunque, natura esclusivamente soggettiva e opera su tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto sia titolare. Appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia con cui il pensionato chiede di percepire la pensione senza la ritenuta fiscale operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta; non si tratta di obbligazione tributaria, né di ripetizione di somme indebite. Sussiste la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., atteso che le condizioni dell’azione si valutano secondo la prospettazione dell’atto introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, ha ottenuto dal Ministero della difesa il riconoscimento dell’equiparazione a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Ha quindi chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016. L’istanza è rimasta senza esito.
Il pensionato ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto all’esonero dall’Irpef e la condanna dell’ente previdenziale a cessare la ritenuta. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza nel merito. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha parimenti contestato la giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 devolve alla Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28020 del 2022, la giurisdizione esclusiva ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. La domanda non attiene a un atto impositivo né alla restituzione di somme, ma al rapporto previdenziale: il suo oggetto è l’importo che l’ente deve corrispondere senza l’applicazione della trattenuta.
La Corte respinge il richiamo alla giurisprudenza tributaria, ivi compresa Cass. n. 15115 del 2024, che riguarda il rimborso dell’Irpef chiesto all’Agenzia delle entrate. Nel caso in esame non si impugna alcun atto impositivo e non si domanda la ripetizione di ritenute: è inconferente, pertanto, l’eccezione di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
Quanto alla legittimazione passiva, il giudice richiama Cass. n. 16492 del 2002: le condizioni dell’azione si accertano secondo la prospettazione dell’atto introduttivo, non nella loro effettiva sussistenza. Il ricorrente ha contestato la ritenuta operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta: la legittimazione dell’Istituto sussiste, mentre la titolarità effettiva del rapporto attiene al merito. Il giudice aggiunge che la pendenza di un distinto giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria non incide, poiché quel giudizio attiene al rapporto di imposta e alla restituzione del prelievo, mentre quello contabile ha per oggetto il rapporto previdenziale.
Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, cit., applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere, senza richiedere che la pensione sia correlata all’evento che ha determinato lo status. I richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005 delimitano soltanto l’ambito dei destinatari. La Corte richiama l’ordinanza Cass. n. 4873 del 2025, che ha enunciato il principio di diritto dell’efficacia del beneficio dal 1° gennaio 2017, senza limitazioni oggettive. La soluzione è confermata dalla risoluzione n. 68 del 2025 dell’Agenzia delle entrate. Accertato il diritto, l’I.N.P.S. è condannato a cessare la trattenuta; le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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