Inammissibile la richiesta di certificazione del premio di produttività senza pareri interni (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 101 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione del contratto integrativo aziendale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, presuppone che l’ipotesi di accordo sia stata previamente sottoposta alla valutazione degli organi interni di garanzia e controllo. Il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori devono esprimere i rispettivi pareri prima della trasmissione alla Sezione regionale di controllo, con funzione di presupposto logico-giuridico e non di adempimento successivo. La modificazione del testo dell’ipotesi di accordo intervenuta dopo la trasmissione, con l’inserimento di una nuova clausola, ne dimostra la carenza di condivisione tra le parti e rende inammissibile la richiesta. La sottoscrizione tardiva è ammessa solo se pedissequamente confermativa della volontà già espressa, non quando innova il contenuto negoziale.
Il Fatto
La Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una ipotesi di accordo per il premio di produttività 2023, da erogare nel 2024, ai fini della certificazione ex art. 11, comma 19, del d.l. n. 91/2013. La richiesta era corredata da un riscontro alle osservazioni già formulate nella precedente deliberazione n. 66/2024/CCN, con cui la Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere per il ritardo nella trasmissione dell’accordo sottoscritto il 29 marzo 2023.
La nuova ipotesi di accordo, articolata in sette punti, prevedeva l’erogazione del solo premio base, pari a una somma già accantonata in bilancio, in ragione della capienza finanziaria risultante dalla chiusura del bilancio 2023. In sede istruttoria la Sezione ha chiesto alla Fondazione di produrre la documentazione di supporto e l’ipotesi di accordo datata e sottoscritta dalle parti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato anzitutto l’inesistenza dei pareri degli organi di garanzia della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori non erano stati coinvolti prima della trasmissione. La Fondazione ha prospettato un iter che riservava i pareri e la delibera del Consiglio di Indirizzo a un momento successivo alla certificazione.
Tale impostazione è stata giudicata illogica e difforme dallo Statuto. La Sezione ha qualificato la propria funzione come controllo esterno, non consulenza, esercitata al termine di un percorso che comprende necessariamente la valutazione degli organi interni. L’art. 6, comma 9, e l’art. 8, comma 5, dello Statuto attribuiscono al Consiglio di Indirizzo un parere preventivo vincolante sugli accordi onerosi e al Collegio dei Revisori la vigilanza ex art. 2403 cod. civ. sulla correttezza dell’amministrazione e sulla capienza finanziaria.
La Sezione ha poi esaminato un secondo profilo, autonomamente dirimente. L’ipotesi di accordo trasmessa l’8 ottobre 2024 era priva di data e sottoscrizioni. A seguito della richiesta istruttoria, la Fondazione ha proceduto alla sottoscrizione tardiva, ma ha contestualmente inserito un’ulteriore clausola che sospendeva le quote aggiuntive e prevedeva una possibile revisione dell’importo.
Secondo il Collegio, la sottoscrizione successiva è ammessa solo se confermativa della volontà già raggiunta, in coerenza con il principio di conservazione dei negozi giuridici ex art. 1367 cod. civ. La clausola aggiunta, invece, innova il contenuto e dimostra che l’ipotesi originaria non era condivisa, facendo venir meno un elemento essenziale richiamato dagli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ.
La Sezione ha infine osservato che la clausola riconosce l’esistenza di un diritto al premio nella sua interezza, rimodulandone solo i tempi, e richiama un accordo mai certificato. Ha pertanto concluso per l’inammissibilità della richiesta, indirizzando alla Fondazione un percorso di adempimenti documentali da allegare sin dalla trasmissione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2403 c.c. – Controllo contabile