Cessazione materia contendere e spese riliquidazione pensione militare art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 376 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal personale militare per la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, l’avvenuto ricalcolo da parte dell’INPS, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995 in conformità ai principi delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, e l’adesione del ricorrente alla richiesta di cessazione, determinano la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale: va condannato l’Istituto previdenziale che, pur essendosi impegnato con le circolari n. 107/2021 e n. 109/2021 a procedere d’ufficio, abbia costretto il pensionato ad adire le vie legali per la soddisfazione del proprio diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio con il grado di Appuntato dell’Arma dei Carabinieri il 1° agosto 2020, era titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Il pensionato ha chiesto la riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità ai principi delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, con condanna dell’Istituto alle differenze arretrate, interessi e rivalutazione. In via amministrativa aveva presentato richiesta il 26 ottobre 2024, rimasta inevasa, e ha poi depositato ricorso nel gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda la sussistenza del diritto del ricorrente, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore a 18 anni, alla rideterminazione del trattamento mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La norma prevede, al primo comma, che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44 per cento della base pensionabile.
L’INPS ha prodotto documentazione attestante la riliquidazione del trattamento con applicazione del coefficiente del 2,44% per anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995, in attuazione delle circolari n. 107/2021 e n. 109/2021. Tali circolari, richiamando i principi delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, hanno impartito indirizzi agli uffici periferici per riliquidare i trattamenti sulla quota retributiva del sistema misto. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice richiama la regola per cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando risulta acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Nel caso in esame il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS.
Quanto alle spese, il Giudicante aderisce alla domanda del ricorrente e condanna l’INPS alla rifusione, applicando il principio della soccombenza virtuale. Rileva che il ricorso è stato depositato nel gennaio 2025, preceduto dalla richiesta amministrativa dell’ottobre 2024 rimasta inevasa, e che l’Istituto, pur avendo annunciato con le circolari del 2021 la riliquidazione d’ufficio, ha lasciato decorrere oltre quattro anni, costringendo il pensionato ad agire in giudizio. Le spese sono liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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