Responsabilità erariale del dipendente comunale e diverso esito del giudizio penale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 267 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile, pur non essendo vincolato dal giudicato penale assolutorio ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., non può discostarsene in assenza di elementi probatori ulteriori che ne giustifichino il superamento. La sentenza penale irrevocabile di condanna per fatti costituenti reato produce invece i suoi effetti nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., applicabile anche al processo contabile, con la conseguenza che la responsabilità erariale del dipendente pubblico va affermata quando il diretto coinvolgimento nel fatto criminoso sia stato accertato in sede penale. La differente posizione processuale dei coobbligati impone la trattazione separata delle rispettive posizioni.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio due pubblici ufficiali, dipendenti del servizio demografico di un comune e addetti al rilascio di certificazioni, contestando un ammanco relativo ai diritti riscossi e non riversati nelle casse dell’ente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2008. Il danno è stato quantificato con richiesta di condanna al risarcimento del 50% ciascuno.

Per gli stessi fatti è stato promosso un giudizio penale per il reato di peculato. Il procedimento contabile è stato più volte sospeso in attesa della definizione di quello penale. All’esito, uno dei convenuti è stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto, mentre l’altro è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del rapporto tra il giudizio contabile e l’esito del processo penale, da cui era stata fatta dipendere la prosecuzione del primo attraverso le ordinanze di sospensione adottate ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. La diversità degli esiti penali nei confronti dei due convenuti impone la trattazione separata delle rispettive posizioni.

Quanto al primo convenuto, la Corte condivide pienamente il giudizio assolutorio definitivamente statuito in appello. Pur non essendo il giudice contabile vincolato all’esito liberatorio ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., non emergono ragioni per discostarsene. Il giudice penale ha valorizzato circostanze significative: il convenuto ha comprovato di aver effettuato numerosi versamenti, ha sempre preteso che il proprio nominativo fosse indicato ad ogni versamento nella cassa economale e ha più volte chiesto il trasferimento ad altro ufficio.

Risulta inoltre dirimente, ad avviso del Collegio, la mancanza di prova che il denaro versato non corrispondesse a quanto incassato. Sulla base di tali considerazioni il convenuto viene assolto da ogni addebito, con compensazione delle spese del giudizio.

Differenti conclusioni valgono per il secondo convenuto. Le circostanze di fatto contestate non lasciano dubbi sulla sussistenza della responsabilità erariale, essendo ampiamente comprovato il suo diretto coinvolgimento, desumibile dalla condotta di peculato aggravato accertata in sede penale. Il comportamento illecito è stato dolosamente reiterato nel tempo e ha costituito un consolidato modus agendi, connotato da pervicacia e atteggiamenti intimidatori.

La Corte richiama l’art. 651 cod. proc. pen., riferibile per giurisprudenza consolidata anche al giudizio contabile, in forza del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nei confronti del convenuto. La responsabilità riscontrata si pone in assonanza con altra pronuncia della stessa Sezione, già intervenuta per la medesima vicenda illecita. Quanto alla quantificazione del danno, il Collegio condivide la rideterminazione operata dal Procuratore regionale in sede di riassunzione, aggiungendo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto condannato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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