Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 107 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il successivo deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura Regionale ha adito il giudice monocratico chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito a un agente contabile esterno di un ente locale. Nel ricorso era stata altresì sollecitata l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di deposito del conto.
Con decreto n. 50/2023 il giudice designato ha fissato i termini per la presentazione e il deposito. In data 04.01.2024 l’ente locale ha trasmesso i conti giudiziali parificati, tra cui quello oggetto del giudizio. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione, insistendo, all’esito della discussione, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del procedimento. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. L’eventuale opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, apre invece la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.
A sostegno di tale ricostruzione la decisione richiama una pluralità di precedenti delle Sezioni giurisdizionali regionali, in particolare le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.
Nel merito, il conto relativo all’esercizio 2019 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 50/2023. Il deposito del conto giudiziale esaurisce dunque l’oggetto dell’istanza della Procura, diretta a ottenere la fissazione del termine per la presentazione.
Pertanto, in accoglimento delle richieste del P.M., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La pronuncia è espressamente impregiudicata quanto alle valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto sono richiamate la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019, e la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La definizione del giudizio di resa del conto non preclude, quindi, il distinto scrutinio sulla regolarità del conto medesimo, che appartiene a una fase successiva affidata al relatore.
Nota della Redazione
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