Revocazione per errore percettivo sull’illeggibilità della firma del rappresentante (Cass. civ. Sez. III n. 20856 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. l’affermazione del giudice di legittimità che dichiari inammissibile il ricorso per l’illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla procura speciale, allorché quella firma sia in realtà chiaramente leggibile. In tal caso non si versa in un giudizio interpretativo dell’atto, sindacabile nei limiti dell’art. 391-bis cod. proc. civ., ma in un vero e proprio errore di percezione. Nel giudizio rescissorio, l’accertamento dell’eventus damni va riferito al momento del compimento dell’atto dispositivo e la relativa valutazione probatoria resta riservata al giudice di merito. La produzione di un documento formato dopo la precisazione delle conclusioni è ammissibile, ove il giudice di merito ne abbia accertato la formazione successiva. La scelta di compensare le spese è riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Nel 2014 una società vendette a un’altra società vari terreni. L’anno successivo la venditrice fu dichiarata fallita e il curatore convenne l’acquirente chiedendo la declaratoria di inefficacia della vendita ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova dell’eventus damni; la Corte d’appello accolse il gravame e dichiarò inefficace la vendita.
La società acquirente impugnò la sentenza d’appello per cassazione, ma la Corte, con ordinanza, dichiarò il ricorso inammissibile senza esame nel merito, sul presupposto che né il ricorso né la procura allegata indicassero in modo chiaro e leggibile il nome del legale rappresentante. Avverso quella ordinanza la società propose revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. La controparte resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta dapprima il giudizio rescindente. Il motivo di revocazione deduce che l’ordinanza revocanda non si avvide della piena leggibilità della sottoscrizione e, in ogni caso, dell’emergere delle generalità del rappresentante da altri atti e dalle difese della controparte. Il motivo è fondato: la firma in calce alla procura è redatta con caratteri grafici di solare evidenza, i nomi e il cognome sono tracciati separatamente, le lettere ben visibili, le iniziali maiuscole agevolano la lettura.
Ne deriva che l’affermazione di “illeggibilità” non costituì un giudizio sull’interpretazione di un atto, concepibile solo a fronte di un testo ambiguo e come tale non censurabile ex art. 391-bis cod. proc. civ., bensì un vero e proprio errore di percezione. L’ordinanza è pertanto revocata e si procede all’esame dei motivi del ricorso originario.
Nel giudizio rescissorio, il primo motivo censura la sentenza d’appello per avere valutato la consistenza patrimoniale della venditrice con riferimento a un momento successivo all’atto dispositivo. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: il ricorso non descrive né riassume gli elementi del piano di riparto, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.; il giudice di merito, dopo avere premesso che la consistenza va accertata al tempo del compimento del negozio, ha ritenuto in fatto che per quel periodo la venditrice avesse debiti considerevoli.
La Corte rileva inoltre, ad abundantiam, che l’atto dispositivo fu una vendita immobiliare a un prezzo accertato come pari alla metà di quello di mercato: quell’atto ridusse il patrimonio della venditrice sia qualitativamente, per la sostituzione di immobili con denaro che rende più difficoltosa l’esazione del credito, sia quantitativamente. Il depauperamento oggettivamente consistente basta a integrare l’eventus damni, secondo il precedente Sez. I n. 13881 del 2015.
Il secondo motivo, relativo alla produzione del piano di riparto depositato con la comparsa conclusionale, resta assorbito dal rigetto del primo; la parte che venga in possesso di un documento formato dopo la precisazione delle conclusioni può chiedere di essere rimessa in termini ex art. 153 cod. proc. civ., e la valutazione probatoria del documento è riservata al giudice di merito. Il terzo motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è inammissibile, essendo la scelta riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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