Inammissibile il ricorso che non si misura con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5117 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono presentare i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. La censura che non si misuri con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non può tradursi nella contestazione di un argomento che il giudice di appello non ha posto a fondamento della propria pronuncia.
Il Fatto
Un dipendente, transitato per mobilità intercompartimentale dai ruoli di un’università a quelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agisce per il riconoscimento dell’inquadramento nell’Area II, posizione economica F3, a decorrere dal 19.10.2012, e per le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello di Milano, in riforma, l’accoglie, ritenendo che l’inquadramento in Area II, posizione F2, non corrisponda alle tabelle adottate con la determinazione del Direttore centrale dell’Agenzia dell’11.11.2011, che riconoscono la fascia da F3 a F6 al personale in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 1406 cod. civ. Il dipendente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Secondo la ricorrente, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse va ricondotto all’istituto della cessione del contratto, con modifica del rapporto solo dal lato soggettivo. Da ciò l’identità del trattamento giuridico ed economico e la necessità di valutare in concreto le mansioni svolte presso l’amministrazione di provenienza, a prescindere dalle astratte tabelle di equiparazione del DPCM n. 446/2000, ritenuto inapplicabile alla fattispecie.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura è volta a stigmatizzare il riconoscimento del superiore inquadramento fondato sul mero riferimento alla tabella di equiparazione del DPCM n. 446/2000, ma non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha posto a fondamento della pronuncia un diverso provvedimento, la determinazione del Direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane dell’11.11.2011.
La Corte territoriale ha inoltre valorizzato uno specifico requisito professionale in possesso del dipendente, il diploma di scuola secondaria superiore, ritenuto di per sé idoneo a legittimare il riconoscimento della posizione economica F3. La censura, pertanto, attacca un argomento estraneo al decisum.
Il Collegio richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione, a pena di inammissibilità i motivi devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. A sostegno sono citate Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007 e Cass. S.U. n. 14385/2007.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, non applicabile allo Stato e alle amministrazioni parificate, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito, richiamando Cass. S.U. n. 9938/2014, Cass. n. 1778/2016 e Cass. S.U. n. 4315/2020.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.