Responsabilità notaio e prova del danno per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 13874 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero la violazione delle regole di valutazione della prova è inammissibile quando non indichi dove il fatto controverso e decisivo sia rinvenibile negli atti processuali, difettando del requisito di autosufficienza. La motivazione apparente o inesistente è denunciabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando la carenza o la contraddittorietà siano interne alla sentenza e risultino dal suo stesso testo. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, non anche se abbia attribuito maggior forza a talune prove. L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando quella principale rimette in discussione l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato.

Il Fatto

Gli acquirenti di un fabbricato con terreno propongono appello avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità del notaio rogante. Essi lamentano che il professionista non abbia verificato la regolarità della domanda di sanatoria edilizia e l’esistenza di un vincolo paesaggistico, così pregiudicando l’edificabilità del fondo, e chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e morale.

La corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, accerta la responsabilità professionale del notaio per la stipula di un atto di compravendita relativo ad area soggetta a inedificabilità assoluta, ma respinge la domanda risarcitoria per mancata prova del pregiudizio. I ricorrenti impugnano tale statuizione; il notaio propone ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Investita dei tre motivi del ricorso principale, la Corte li esamina congiuntamente, poiché sollevano questioni connesse relative a un asserito vizio di omessa decisione o di contrasto tra chiesto e pronunciato nella valutazione del danno da risarcire.

La Corte richiama i principi consolidati sul nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, evidenziando che il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato. Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è denunciabile in cassazione. Solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa — è censurabile.

Nel caso di specie, le critiche dei ricorrenti non sono sussumibili in alcuno dei vizi rilevanti ex art. 360 cod. proc. civ., per difetto di autosufficienza: essi non indicano dove il fatto decisivo e controverso — inesistenza giuridica dell’atto e inedificabilità dell’immobile — sia rinvenibile negli atti e nello svolgimento delle argomentazioni delle parti.

Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa violazione del principio di non contestazione, la censura è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo menzionato l’atto dal quale la circostanza dovrebbe ritenersi non contestata. Le censure in tema di valutazione delle prove sono inammissibili perché attengono a fatti valutati discrezionalmente dal giudice di merito.

Il terzo motivo, concernente l’esame del preventivo di spesa anticipato dagli acquirenti, difetta anch’esso di autosufficienza, poiché i ricorrenti omettono di trascriverne il contenuto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

In via pregiudiziale la Corte rileva che il ricorso incidentale tardivo è ammissibile sotto il profilo processuale. Il controricorrente, rimasto soccombente sull’accertamento della propria responsabilità professionale, subisce che la principale rimetta in discussione tale assetto: pertanto l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile quando la principale contesti l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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