Conto corrente bancario: prova dell’indebito senza tutti gli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 7374 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito promosso dal correntista, l’onere probatorio non impone la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto. L’accertamento del dare e avere può essere effettuato con ogni mezzo di prova idoneo a fornire indicazioni certe e complete sul saldo maturato all’inizio del periodo documentato, non costituendo l’estratto conto l’unico strumento di ricostruzione delle movimentazioni. Il giudice di merito può affidare a un consulente tecnico contabile la rideterminazione del saldo e attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. In presenza di periodi intermedi non documentati, il raccordo tra l’ultimo saldo disponibile e il primo saldo successivo è ammissibile ove il giudice lo ritenga attendibile, salvo che il correntista debba provare la somma a credito o il minore importo a debito asseritamente accumulati in quei periodi.

Il Fatto

Una società in liquidazione e alcuni soggetti agiscono in giudizio contro una banca per ottenere la ripetizione dell’indebito maturato su un conto corrente. Il Tribunale, dopo una sentenza non definitiva che respinge l’eccezione di prescrizione, dispone una consulenza tecnica d’ufficio e accerta la nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto e l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, condannando la banca al pagamento di una somma in favore della società.

La Corte d’appello riforma la decisione, applicando il principio della ragione più liquida e ritenendo assorbente il rilievo per cui il correntista che agisce per la ripetizione deve provare i pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi, con ricostruzione dell’intero andamento del rapporto. Poiché gli estratti conto erano incompleti, il giudice territoriale reputa non dovuta la CTU e respinge la domanda. La parte soccombente ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Solo le prime costituiscono pagamento in senso tecnico, determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca; le seconde, versate su un conto passivo ma non scoperto, si limitano a ripristinare la provvista. Il pagamento assume rilievo, nei rapporti di apertura di credito, quando la banca esige la restituzione del saldo finale comprensivo di interessi non dovuti, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 24418/2010, confermato da Sez. I n. 4214/2024.

Sul piano probatorio, il Collegio richiama un orientamento consolidato: laddove manchi parte degli estratti conto, l’accertamento del dare e avere può avvenire con altri mezzi idonei a dare giustificazione del saldo iniziale del periodo documentato (Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Gli estratti conto, come affermato da Cass. n. 37800 del 2022, non sono l’unico strumento rappresentativo delle movimentazioni. Spetta al giudice di merito valutarne l’idoneità e attribuire rilievo alla condotta processuale delle parti ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 1736/2024).

Da quest’ultima pronuncia la Corte trae il principio di continuità: se manca documentazione su periodi intermedi, il correntista che assume di aver accumulato un credito o un minor debito per interessi o commissioni non dovuti deve provarlo; in mancanza, l’estratto conto successivo e quelli seguenti vanno corretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo in cui ricompaiono gli estratti.

Applicando tali regole, il primo motivo è fondato. La Corte d’appello ha errato nel ritenere che l’onere probatorio del correntista attenga alla ricostruzione dell’intero rapporto: esso riguarda piuttosto la sussistenza di pagamenti indebiti, ovvero di rimesse solutorie prive di causa. Tali fatti non richiedono necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto, se quelli disponibili e le altre risultanze di causa li sorreggono adeguatamente. Nella specie la banca non aveva contestato nel merito il risultato della CTU e aveva anzi aderito alla domanda di accertamento per una parte della somma, con conseguente irrilevanza dell’argomento fondato sul principio di non contestazione.

Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo e il quarto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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