Buoni postali fruttiferi: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 19772 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse, per le quali alla data di entrata in vigore di detto decreto non si fossero compiuti i termini previsti dalla normativa previgente, comporta che anche il dies a quo sia individuato alla stregua della nuova disciplina. Esso coincide, pertanto, con la data di scadenza del titolo, e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. Il giudice di merito che, per i buoni della serie AA2 regolamentati dall’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001, conservi il termine di durata della nuova disciplina e importi dalla vecchia la regola sulla decorrenza realizza una ibridazione non consentita. La questione relativa alla mancata consegna del foglio informativo analitico, prospettata solo in controricorso e non riproposta in appello, è preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
Il giudice di pace aveva condannato la società emittente al rimborso del valore nominale di un buono postale fruttifero, oltre interessi e spese. Il titolo, sottoscritto nell’aprile 2001 e appartenente alla serie AA2, non indicava la data di scadenza ed era stato consegnato senza il foglio informativo analitico. Secondo il primo giudice, il risparmiatore non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza e il diritto non era prescritto alla data di presentazione all’incasso, nell’ottobre 2018.
Il Tribunale di Benevento rigettava l’appello della società, confermando la decisione e leggendo l’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 nel senso del riferimento al settimo anno solare successivo a quello di emissione. La società ricorre per cassazione con due motivi, deducendo che il termine doveva computarsi dalla data di emissione e non dall’anno solare.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato formulata dalla controricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso solo sulla seconda ratio decidendi senza scrutinare le ragioni sull’impedimento alla decorrenza. L’eccezione è infondata: il giudice di secondo grado si è pronunciato nel merito sulla decorrenza della prescrizione, escludendo ogni ipotesi di sospensione, e va dunque esclusa ogni preclusione da giudicato. La controricorrente avrebbe dovuto semmai proporre ricorso incidentale condizionato, ricordando la Corte che quello della parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che verta su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e sia comunque condizionato (Cass., n. 102/2025; n. 25694/2024).
Nel merito i due motivi, connessi, sono fondati. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i buoni fruttiferi postali, l’applicazione del termine decennale di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse comporta che il dies a quo sia individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo (Cass., n. 23006/23).
Il percorso normativo è ricostruito analiticamente. L’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 consentiva la riscossione entro il trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; dal 1° gennaio successivo i buoni cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati entro il termine di prescrizione di cinque anni. La norma è stata abrogata dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 ha poi previsto che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, e l’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha esteso tali disposizioni alle serie già emesse per le quali non si fossero compiuti i termini previgenti.
Per effetto di queste disposizioni la prescrizione non consumata dei buoni di precedenti emissioni è stata rimodulata sia nella durata (da cinque a dieci anni) sia nella decorrenza (non più il 1° gennaio dell’anno successivo, ma la data di scadenza del titolo). L’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. La conclusione del Tribunale realizza invece una ibridazione tra nuova e vecchia disciplina, preservando la durata della prima e importando dalla seconda la regola sulla decorrenza: operazione non consentita. Il calcolo del giudice d’appello è pertanto erroneo per non aver considerato la scadenza al 26.4.2008, con riferimento alla data di emissione del titolo.
Quanto alla mancata consegna del foglio informativo analitico, la questione — esaminata dal giudice di pace — non è stata riproposta in appello, sicché è preclusa in sede di legittimità, non essendo inclusa nel thema decidendum. I due motivi sono accolti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.
Nota della Redazione
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