Conto corrente bancario e onere probatorio del saldo passivo (Cass. civ. Sez. I n. 11074 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per saldo passivo di conto corrente bancario, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo legge, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata abbia assolto tale onere: in tal caso sussiste un mero errore di apprezzamento sull’esito della prova, deducibile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. L’estratto conto che si apra con il saldo negativo di un rapporto precedente non è di per sé incompleto e obbliga la banca a provare la correttezza della posta negativa solo a fronte di una specifica contestazione del correntista sulla veridicità ed effettiva debenza del saldo iniziale. La mancanza di alcuni estratti conto, infine, non impone al giudice di merito l’azzeramento del saldo, trattandosi di scelta rimessa alla sua motivata valutazione caso per caso.

Il Fatto

Il correntista, in proprio e quale legale rappresentante di una società, unitamente a un fideiussore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione del Tribunale, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 53.000 euro e la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio.

Gli istanti sostengono che il rapporto di conto corrente non sia sorto nel 2005, come ritenuto dal giudice di merito, ma risalga agli anni Settanta del secolo scorso. Da tale premessa fanno derivare l’obbligo della banca di provare il credito mediante documentazione riferita all’intero arco di durata del rapporto, contestando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizione scritta. La banca resiste con controricorso. Formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti domandano la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta i quattro motivi alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, rilevando anzitutto che la Corte territoriale ha escluso la continuità tra il contratto del 2005 e i rapporti anteriori, qualificando il primo come nuovo contratto a condizioni differenti. Tale accertamento di fatto preclude di correlare il saldo passivo iniziale alle illegittime appostazioni dedotte.

Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che l’erronea valutazione dell’esito della prova non integra violazione dell’art. 2697 c.c., ma al più il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., la cui soglia è stata ridotta al minimo costituzionale dalla riforma del 2012, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nel caso concreto, la censura si disinteressa della motivazione e risulta estranea alla ratio decidendi.

Il secondo motivo è inammissibile per la medesima ragione: la circostanza asseritamente omessa è ancora la data di esordio del rapporto, mentre il giudice di merito ha affermato che il contratto del 2005 era nuovo, sicché la banca doveva produrre solo la documentazione successiva.

Il terzo motivo, relativo alle nullità contrattuali, è generico e privo di autosufficienza. I ricorrenti non indicano quali clausole, in quali contratti e per quali periodi sarebbero affette da nullità, né localizzano i documenti. La Corte richiama Cass. n. 28184 del 2020 sull’autosufficienza e Cass. n. 15177 del 2024 sull’estratto conto che inizia con saldo negativo: solo una specifica contestazione del correntista fa scattare l’obbligo probatorio della banca.

Il quarto motivo, infine, è inammissibile. I contratti bancari conclusi prima della legge n. 154/1992 potevano validamente stipularsi in forma non scritta. La prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di fatto negativo (Cass. n. 1550 del 2022). La Corte conferma che l’azzeramento del saldo, in mancanza di estratti conto, è scelta rimessa al giudice di merito e non un obbligo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione delle misure di cui all’art. 96 c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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