La capitalizzazione trimestrale concorre al calcolo del tasso soglia (Cass. civ. Sez. 1 n. 13029 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ove legittimamente concordata secondo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve essere inclusa tra le voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, in quanto costituisce un costo del credito concesso. La metodologia di calcolo del TEG fondata sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l’andamento del rapporto in cui la capitalizzazione sia legittimamente operata ai sensi dell’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, e della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Il Fatto
La società ricorrente, quale procuratrice speciale di una società di gestione di crediti, impugnava la sentenza della corte d’appello di Palermo che, in parziale accoglimento dell’appello dei debitori, aveva ridotto l’importo della condanna solidale, rilevando il superamento del tasso soglia in un rapporto di apertura di credito in conto corrente. La banca aveva proposto appello incidentale, rigettato dal giudice di secondo grado. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la cessionaria del credito, deducendo la violazione dell’art. 644 cod. pen., dell’art. 1815 cod. civ. e dell’art. 2 l. n. 108/1996.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che la corte territoriale aveva erroneamente confrontato il tasso annuo effettivo globale con il tasso soglia, senza considerare la differenza tra TAN e TAE e senza escludere dal calcolo del TEG gli interessi oggetto di capitalizzazione trimestrale, i quali, una volta tramutati in sorte capitale, non avrebbero più natura di interessi ma di capitale.
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., richiamando un consolidato orientamento. In primo luogo, ha affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche quando lecita, rappresenta un costo del credito e pertanto concorre alla verifica del superamento del tasso soglia, richiamando Sez. 1, n. 33964 del 2022.
In secondo luogo, la Corte ha confermato che la metodologia di calcolo che depura il capitale dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l’andamento del rapporto in cui la capitalizzazione operi legittimamente, secondo la disciplina dell’art. 120, comma 2, t.u.b. e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con rinvio alla motivazione di Sez. 1, n. 5282 del 2024.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata pronunciata senza condanna alle spese, essendo le parti intimate rimaste contumaci nel giudizio di legittimità. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1815 c.c. – Interessi
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 120 TUB – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi