Omessa pronuncia sul motivo di appello e vizio di corrispondenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11073 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Incorre nel vizio di omessa pronuncia la Corte di appello che, investita di un motivo di gravame specifico, non si pronunci su una domanda autonoma e distinta, ritualmente proposta e reiterata, relativa a un credito ulteriore rispetto a quello oggetto della decisione. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato impone al giudice del gravame di esaminare ogni domanda portata alla sua cognizione, anche quando essa sia cumulata ad altre. La violazione è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., purché il ricorrente assolva all’onere di autosufficienza, indicando compiutamente gli atti processuali nei quali le domande sono state formulate. Ne consegue la cassazione della sentenza in parte qua e il rinvio ad altro giudice di secondo grado, al quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex datrice di lavoro per un importo a titolo di tfr, maturato in un rapporto cessato per dimissioni. Proposta opposizione dalla società, che avanzava domanda riconvenzionale di compensazione con proprio credito restitutorio e risarcitorio, il lavoratore si costituiva chiedendo, in via di reconventio reconventionis, la conferma del decreto e l’accertamento di ulteriori crediti di fine rapporto, nonché il pagamento della retribuzione di dicembre 2012 e della tredicesima mensilità dello stesso anno.

Il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La Corte di appello, decidendo sugli appelli proposti da entrambe le parti, in accoglimento di quello del lavoratore revocava il decreto e condannava la società al pagamento di una somma a titolo di tfr e competenze di fine rapporto. Il lavoratore ricorre per cassazione, dolendosi della mancata pronuncia sulle ulteriori domande relative alla retribuzione e alla tredicesima.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda concernente il pagamento della retribuzione di dicembre 2012 e della tredicesima mensilità dell’anno 2012.

Il ragionamento muove dalla verifica delle domande effettivamente proposte nel giudizio di opposizione e reiterate in appello. La Corte accerta che tali domande erano state evocate con modalità coerenti con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sì da risultare pienamente esaminabili.

Su questa base, la Corte rileva che il giudice del gravame, pur essendo stato investito con specifico motivo, ha omesso di pronunciare sulla domanda autonoma del ricorrente. Questa aveva ad oggetto l’asserito ulteriore credito nei confronti dell’ex datrice di lavoro, per il mancato pagamento della retribuzione di dicembre 2012 e della tredicesima del medesimo anno.

La domanda, osserva la Corte, era distinta rispetto a quella sui crediti di fine rapporto decisi nella sentenza impugnata. Di qui la fondatezza del motivo: l’omesso esame di una domanda autonoma integra il vizio denunciato, poiché il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande cumulate.

A tanto consegue la cassazione della sentenza in parte qua e il rinvio ad altra composizione della Corte di appello, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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