Rigetto per inammissibilità dei motivi su usura e swap (Cass. civ. Sez. I n. 393 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità deve risultare dal testo della sentenza impugnata e non dal confronto con le risultanze processuali; esso consiste nella motivazione apparente, nella mancanza assoluta di motivi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza. Non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito. Il ricorrente che denunci la violazione di legge ha l’onere di esaminare il precetto normativo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento del credito nascente da indebiti pagamenti eseguiti in forza di tre contratti di mutuo, la declaratoria di illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e del recesso, la risoluzione di un contratto di interest rate swap e la condanna alla restituzione delle somme riscosse senza titolo, oltre alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale rischi. La banca, costituitasi, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo debitore del conto corrente.

Il Tribunale ha respinto le domande attrici e accolto la riconvenzionale; ha poi respinto l’opposizione a precetto proposta dal medesimo attore. La Corte di appello di Roma ha riformato la prima pronuncia condannando al pagamento degli interessi moratori sulle rate scadute e sul capitale residuo, anziché degli interessi convenzionali sull’intera somma, e ha respinto l’impugnazione sulla opposizione a precetto. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi all’usura dei contratti di mutuo. Il vizio motivazionale, si osserva, non può ricavarsi dall’esame delle prove acquisite, ma deve emergere dal testo della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha fatto rinvio alla consulenza tecnica e ha rilevato che, detratta dal calcolo del tasso effettivo globale la penale per estinzione anticipata, l’interesse applicato rientrava nei limiti del tasso soglia per tutti i contratti, sia considerandoli nella categoria «altri finanziamenti» sia in quella dei mutui. Tale motivazione supera il minimo costituzionale; la mancata menzione dei valori numerici non la rende carente, essendo svolta per relationem.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha escluso dal calcolo la sola penale di estinzione anticipata, elemento che il ricorrente non assume dovesse essere computato; l’interesse moratorio non è stato estromesso. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone a chi denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. di esaminare il contenuto precettivo della norma e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Il ricorrente non indica i passaggi della pronuncia che veicolino errori di diritto.

Il terzo motivo, sulla nullità del contratto derivato per mancanza del contratto quadro, violazione degli artt. 1418 cod. civ. e 21 ss. t.u.f. e errata ripartizione dell’onere probatorio, è inammissibile. Manca l’autosufficienza: la parte che prospetti questioni non menzionate nella sentenza impugnata deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente le abbia dedotte. Sul tema della causa concreta dello swap la censura non intercetta la ratio decidendi. Sulla dedotta inadempienza della banca risulta assorbente il rilievo della mancata individuazione degli obblighi informativi: l’investitore che lamenti la violazione di tali obblighi ha l’onere di allegare specificamente l’inadempimento.

Il quarto motivo, sulla prova dei pagamenti e sull’art. 342 cod. proc. civ., non coglie la portata della pronuncia: la Corte di merito ha ritenuto inammissibile il quinto motivo di appello per difetto di specificità, e per aggredire tale statuizione il ricorrente avrebbe dovuto denunciare l’error in procedendo, non il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Quanto al quinto motivo, sulla duplicazione del titolo esecutivo, la Corte ribadisce che non esiste un principio generale ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, ferma restando l’inammissibilità dell’esecuzione fondata su più titoli. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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