Confusione tra controllore e controllato e spese non giustificabili nel conto economale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 218 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella gestione economale degli enti locali il principio di alterità impone la diversità soggettiva tra controllore e controllato in tutte le fasi della gestione, dalla concessione delle anticipazioni all’approvazione dei rendiconti. La coincidenza tra il soggetto che dispone o approva l’atto e l’agente contabile vanifica la finalità delle verifiche e integra un profilo di irregolarità del conto, anche a prescindere da eventuali ammanchi. La carenza di organico dell’ente non costituisce giustificazione idonea a superare tale irregolarità: la competenza va intestata, in via sostitutiva, al Segretario o, in via residuale, al Sindaco, salvo diversa disciplina regolamentare dell’ente. Le spese non urgenti, non individuabili e non identificabili sono non ammissibili a discarico e vanno addebitate al contabile a titolo di ammanco.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione economale della Provincia di Catanzaro per l’esercizio finanziario 2019. L’agente contabile, in qualità di economo dell’ente, aveva reso il conto, sottoscritto e vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario, ma privo del provvedimento di parifica. La relazione di irregolarità del Magistrato istruttore aveva evidenziato profili sia formali sia sostanziali: l’inidoneità del prospetto a rappresentare la gestione, la separazione tra gestione ordinaria e straordinaria, il ricorso improprio ad anticipazioni straordinarie e la confusione tra controllore e controllato.

Con sentenza non definitiva n. 203/2023 il Collegio aveva dichiarato la procedibilità del conto, relativo alla sola gestione economale ordinaria, rimettendo gli atti all’istruttore per completare la revisione. Depositata la relazione conclusiva, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 9 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’agente contabile economo, che rientra nella nozione generale desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924. Richiama poi le disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 in materia di economato e di verifiche di cassa, nonché il ruolo centrale assegnato al regolamento di contabilità dell’ente. Su questa base esamina i profili di irregolarità della gestione.

Il primo profilo riguarda la confusione tra controllore e controllato. Le anticipazioni ordinarie erano state disposte e approvate dallo stesso agente contabile; i rendiconti periodici risultavano approvati talvolta in autonomia dallo stesso, talvolta con la sua compartecipazione. A nulla vale l’addotta carenza di personale con funzioni direttive: il Collegio ribadisce che il principio di alterità impone la diversità soggettiva tra controllato e controllore in relazione ai controlli e a tutte le fasi della gestione, poiché la coincidenza vanifica la finalità stessa delle verifiche.

Negli enti locali, di regola, tali funzioni spettano al Responsabile del Servizio Finanziario, cui competono funzioni estranee alla gestione dell’agente e finalizzate alla verifica della regolarità delle procedure di spesa. Il Collegio richiama una costante giurisprudenza contabile sulla irrinunciabile esigenza di alterità, e precisa che qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente del servizio finanziario la competenza va intestata al Segretario, in funzione sostitutiva, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, del TUEL, o in via residuale al Sindaco, salvo quanto stabilito dalla normativa dell’ente nell’ambito della propria autonomia.

Il secondo profilo concerne le spese non giustificabili. In adesione alla proposta dell’istruttore, il Collegio ritiene di addebitare al contabile le spese individuate come non urgenti, non individuabili e non identificabili, per un totale di € 109,97. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente contabile è condannato alla refusione dell’importo a titolo di ammanco a beneficio dell’ente, oltre interessi legali. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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