Morte agente contabile e cessazione materia nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 121 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decesso del legale rappresentante dell’agente contabile esterno, chiamato alla resa del conto giudiziale, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il procedimento per la resa del conto ha natura giurisdizionale e, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., si definisce in ogni caso con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, senza che la forma di definizione possa variare in ragione del contenuto del decreto del giudice monocratico. In mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte di una società, agente contabile esterno, relativamente alla gestione di una struttura ricettiva negli anni dal 2016 al 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di omissione. Con decreto era stato fissato il termine per la resa del conto.
Nelle more del procedimento è sopraggiunta la morte del legale rappresentante della società. Il Comune ha trasmesso la comunicazione sulla mancata notifica dell’atto e il certificato di morte del rappresentante. Il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva dagli atti il decesso del legale rappresentante della società convenuta e ne fa discendere l’estinzione, nei confronti del convenuto, del giudizio per la resa del conto. La vicenda sopravvenuta incide sul rapporto processuale, rendendo priva di oggetto la domanda di fissazione del termine.
La Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi.
Tale natura impone che la definizione avvenga mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza (art. 144 c.g.c.). La forma di definizione non può variare in ragione del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso.
Pertanto, anche in accoglimento delle richieste formulate in giudizio, il giudice procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, nulla si dispone sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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