Cittadinanza: precedenti penali e reddito insufficiente giustificano il diniego (TAR Lazio n. 469 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, funzionale a un interesse pubblico che trascende quello del richiedente. Il giudizio prognostico di affidabilità e di compiuta integrazione nella comunità nazionale va espresso in modo globale e sintetico, valutando i singoli elementi come indicatori della personalità dell’istante e non in modo atomistico. I precedenti penali, anche se risalenti nel tempo o estinti per remissione di querela, conservano valenza sintomatica negativa e si pongono su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’eventuale carenza reddituale rispetto ai parametri di legge concorre a sostenere il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza rilevando a suo carico una notizia di reato per lesioni personali, una sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, una segnalazione per spaccio di sostanze stupefacenti e un reddito insufficiente.

L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente replicava deducendo l’estinzione del reato per remissione di querela, l’ipotesi di omonimia quanto alla condanna del 2007 e la conformità della propria capacità economica ai parametri. Proponeva quindi ricorso al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondate le censure. A carico dell’aspirante cittadino emergono pregiudizi di carattere penale per lesioni personali e spaccio di stupefacenti, che costituiscono un chiaro indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Tali condotte assumono rilevanza nel giudizio complessivo sulla personalità dell’autore, anche perché in parte commesse a ridosso della domanda e quindi ricadenti nel cosiddetto periodo di osservazione, il decennio antecedente in cui devono maturare i requisiti, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.

Quanto alla segnalazione del 1997, non rientrante nel periodo di osservazione, il Collegio osserva che il mero decorso del tempo non esclude la portata offensiva del fatto nell’ambito del giudizio comparativo dell’Amministrazione, il quale si estende a comportamenti riprovevoli ancorché risalenti. Simile scrutinio, sulla scorta di Consiglio di Stato n. 802 del 2019, si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini della responsabilità penale.

Il giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa e sintetica, di natura d’impatto, in cui i precedenti sono apprezzati nel loro reciproco rapporto, nella periodicità e nella natura. Il reato di lesioni personali contestato rientra tra quelli puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, automaticamente ostativi persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, a fortiori preclusivo della naturalizzazione.

La remissione di querela fa venir meno solo una condizione di procedibilità e non elide il disvalore della condotta. Nel giudizio prognostico non contano soltanto i fatti penalmente rilevanti, ma anche l’area della prevenzione e ogni situazione di astratta pericolosità sociale, in un’ottica di precauzione (Consiglio di Stato n. 1057 del 2022). Rileva inoltre la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda circa la sussistenza degli addebiti, indicativa dell’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

Quanto al termine procedimentale, per l’istanza non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo, trattandosi di termine di natura ordinatoria. Sul requisito reddituale, dagli accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate è emersa una carenza non irrilevante rispetto ai parametri di legge per un nucleo familiare con coniuge e tre figli a carico. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della carenza reddituale e della non inverosimile ipotesi di omonimia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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