Conto economale parzialmente irregolare ma senza addebiti per assenza di danno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 97 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’accertata violazione del principio di alterità nell’apposizione del visto di regolarità sul conto giudiziale dell’economo — per essere il visto apposto dal medesimo soggetto che ha reso il conto — integra una irregolarità formale del conto, non una improcedibilità dello stesso. Analogamente, l’utilizzo di residui di esercizi precedenti e l’omessa rendicontazione periodica delle spese economali costituiscono violazioni di regole contabili che, in difetto di concreti pregiudizi per le finanze dell’ente, non giustificano addebiti a carico dell’agente contabile. Il Collegio dichiara pertanto la parziale irregolarità del conto senza condanna, valorizzando l’avvenuta adozione delle misure correttive e la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, nella qualità di economo di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è stato presentato entro il termine di legge, redatto secondo il modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e reca il visto di regolarità apposto dall’agente medesimo, che cumulava anche la funzione di Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente.

Il magistrato istruttore, nella relazione istruttoria, ha segnalato il difetto di alterità nell’apposizione del visto, l’utilizzo di residui del 2019 per pagamenti effettuati nel 2020, il ritardo nel discarico delle spese e l’omessa rendicontazione trimestrale. L’agente contabile ha depositato memoria, deducendo la natura formale delle irregolarità e l’assenza di danni; il Pubblico Ministero ha rimesso al Collegio la valutazione sull’eventuale improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma le criticità segnalate dal magistrato istruttore, ma ne ridimensiona la portata. La violazione del principio di alterità nell’apposizione del visto — affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Sicilia, sentenza n. 846/2019) — costituisce una irregolarità formale del conto e non determina l’improcedibilità dello stesso, poiché le risultanze del conto sono state comunque sottoposte al controllo dell’organo di revisione e approvate dall’ente.

Quanto all’utilizzo dei residui dell’esercizio 2019, la condotta contrasta con il principio di cassa e con il paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che impone la restituzione dei fondi anticipati all’economo per la parte non spesa entro la fine dell’esercizio. Parimenti, l’omessa rendicontazione trimestrale viola l’art. 8 del Regolamento economale. Si tratta, tuttavia, di violazioni che non hanno prodotto concreti danni alle finanze comunali, circostanza riconosciuta anche dal Pubblico Ministero in udienza.

Il Collegio valorizza, inoltre, la condotta successiva dell’agente contabile e dell’ente: la separazione delle funzioni di economo da quelle di Responsabile del Servizio Finanziario, l’adozione di una più puntuale osservanza delle regole contabili e il rispetto del divieto di formazione e utilizzo di residui a partire dall’esercizio 2022. Tali misure correttive escludono la reiterazione delle irregolarità e depongono per l’assenza di profili di responsabilità.

In conclusione, la Corte dichiara la parziale irregolarità del conto giudiziale, senza addebiti a carico dell’agente contabile. La natura soltanto formale dell’irregolarità accertata giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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