Inammissibile per difetto di interesse il ricorso pensionistico su presupposto erroneo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 93 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in materia di pensioni proposto dal soggetto che deduce l’applicazione del sistema misto in luogo del più favorevole sistema retributivo è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., quando dagli atti risulti che l’Amministrazione ha già liquidato il trattamento con il sistema retributivo. Il ricorrente non può aspirare a un bene della vita ulteriore e più vantaggioso sotto il profilo economico rispetto a quello già riconosciuto, essendo la domanda fondata su un presupposto rivelatosi erroneo in fatto. La verifica del metodo di calcolo applicato si desume dal numero delle quote prese in considerazione: due quote per il sistema retributivo, tre quote per il sistema misto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria e collocato a riposo per infermità a decorrere dal 23.02.2005, ha impugnato dinanzi alla Corte dei Conti il calcolo del proprio trattamento pensionistico. Ha dedotto che l’assegno era stato liquidato con il sistema misto in luogo del più favorevole sistema retributivo, con riconoscimento di un’anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni.

La domanda amministrativa del 03.05.2024 è rimasta senza esito. La difesa del ricorrente ha sostenuto che, per effetto dell’aumento di un quinto ex art. 3, comma 5, legge n. 284 del 1977, il ricorrente possedeva al 31.12.1995 un’anzianità utile superiore ai 18 anni e ha chiesto la riliquidazione con il sistema retributivo, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la propria estraneità alla determinazione del trattamento, devoluta al Ministero della Giustizia; il Ministero ha replicato che l’assegno era stato liquidato con il metodo retributivo.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha respinto l’istanza istruttoria formulata dalla difesa, ritenendo la documentazione prodotta dal Dicastero idonea a suffragare la tesi dell’Amministrazione.

Dagli atti emerge in modo incontrovertibile che il trattamento è stato liquidato applicando non già il sistema misto, bensì il più favorevole sistema retributivo. Il Decreto n. 67757 del 04.04.2012 ha attribuito all’interessato il trattamento pensionistico definitivo, riconoscendo un’anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995.

La Corte fonda la verifica sul criterio del numero delle quote computate: per il calcolo sono state considerate solo due quote, A fino al 31.12.1992 e B dall’01.01.1993 alla cessazione dal servizio, secondo lo schema tipico del sistema retributivo. Il sistema misto avrebbe richiesto tre quote, A fino al 31.12.1992, B dall’01.01.1993 al 31.12.1995 e C dall’01.01.1996 in poi.

Ne consegue che il ricorrente gode già del trattamento più favorevole e ha fondato il gravame su un presupposto erroneo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, non potendo parte attrice aspirare a un bene della vita ulteriore e più vantaggioso rispetto a quello già riconosciuto. Le spese sono state compensate, trattandosi di decisione su questione pregiudiziale e in considerazione della mancata risposta del Dicastero all’istanza amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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