Inammissibile il parere su ristrutturazione di alloggi ATER per emergenza abitativa (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 141 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è oggettivamente inammissibile quando non presenti attinenza con la materia della contabilità pubblica e non ponga obiettivi dubbi interpretativi su norme contabili e finanziarie. I meri riflessi sul bilancio dell’ente non integrano il requisito oggettivo dell’ammissibilità. È inammissibile, inoltre, la richiesta priva dei caratteri di generalità e astrattezza, volta a ottenere una valutazione preventiva su una soluzione gestionale concreta e discrezionale dell’ente. Il quesito che prospetti la configurabilità di un danno erariale persegue un avallo preventivo atipico e non consentito, suscettibile di precostituire una causa di esonero di responsabilità.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune veneto ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la possibilità di ristrutturare, con fondi comunali, appartamenti di proprietà di un ente pubblico terzo presenti sul territorio comunale, per rispondere a situazioni di emergenza abitativa, senza che tale attività configurasse un pregiudizio economico o finanziario a carico del Comune.
Il Comune ha esposto la scelta gestionale di proporre all’ente proprietario una convenzione decennale, non onerosa, per l’assegnazione in comodato d’uso di dieci alloggi sfitti, nei quali svolgere interventi di manutenzione con risorse comunali. Al termine della convenzione gli alloggi sarebbero stati riconsegnati al proprietario. La richiesta era corredata da richiami a giurisprudenza contabile in tema di perseguimento delle finalità dell’ente tramite altri soggetti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva previsti dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo, il requisito è stato ritenuto integrato: la richiesta proviene dal Comune, ente espressamente legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale.
La Corte ha precisato che la trasmissione diretta, non per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità. La norma prevede infatti tale modalità solo “di norma”, senza precludere il rapporto diretto tra amministrazioni e Sezioni regionali di controllo.
Il requisito oggettivo è risultato invece carente sotto più profili. Anzitutto, nel quesito non si rinvengono elementi di attinenza con la contabilità pubblica, non essendo sufficienti i meri riflessi sul bilancio. In secondo luogo, non emergono obiettivi dubbi interpretativi su norme contabili e finanziarie, secondo l’orientamento consolidato della Sezione delle autonomie.
La richiesta difetta inoltre dei caratteri di generalità e astrattezza: essa è volta a ottenere una valutazione preventiva su una soluzione specifica a una fattispecie concreta che l’ente intende adottare. La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione delle autonomie secondo cui la funzione consultiva non può tradursi in consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo.
Assume rilievo decisivo la circostanza che il Comune abbia chiesto se l’attività descritta potesse configurarsi come danno erariale. Tale richiesta integra un carattere atipico e non consentito della funzione consultiva, potenzialmente idonea a precostituire una causa di esonero da responsabilità e a interferire con le altre funzioni intestate alla Corte. La Sezione ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta di parere.
Nota della Redazione
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