Conto economale irregolare senza parifica del responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 280 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto dell’agente contabile costituisce una dichiarazione certificativa della concordanza tra i dati del conto e le scritture dell’Amministrazione. Per gli enti locali essa rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett. b), del regolamento comunale di contabilità, e non può essere validamente sostituita da una deliberazione della Giunta comunale, organo non deputato a tale attestazione. Né vale l’aver espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL, trattandosi di funzioni con finalità diverse. Il conto privo di parifica è irregolare e non consente il discarico dell’agente, senza che rilevi l’assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2018, depositato nel febbraio 2020. La relazione di deferimento segnalava plurimi profili di irregolarità, tra cui la mancanza di parificazione, effettuata da un organo ritenuto incompetente, e la non rappresentatività della gestione per genericità delle causali e assenza di annotazioni essenziali.
L’Amministrazione depositava in giudizio documentazione integrativa, tra cui il registro di cassa, i mandati di reintegro e le verifiche trimestrali. Il Pubblico Ministero concludeva come da verbale e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di parificazione, qualificata come dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione, richiamando il parere delle Sezioni Riunite n. 4/2020/CONS. Tale verifica rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario, come prescritto dal regolamento comunale di contabilità, che gli impone di effettuare la parifica del conto del tesoriere e dei conti degli agenti contabili interni.
La deliberazione della Giunta non può dunque sostituire il visto di regolarità, non essendo quell’organo deputato ad attestare la corrispondenza tra i dati del conto e le scritture dell’Ente. Né il responsabile finanziario può dirsi adempiente per aver espresso i pareri ex art. 49 TUEL, avendo tali funzioni finalità diverse e non dando conto di alcuna verifica sulla corrispondenza delle contabilità. Il conto, già solo per tale motivo, non può essere dichiarato regolare.
Nel merito, il Collegio ritiene superabile la censura sulle carenze informative del conto definitivo, alla luce di una precedente versione contenente i riferimenti alle causali, ai buoni d’ordine e alle determinazioni di scarico. Permangono però gli ulteriori profili di irregolarità, ostativi all’approvazione e al discarico.
La tenuta di scritture separate per spese e rimborsi non è conforme al regolamento di contabilità dell’Ente, le cui disposizioni in materia di servizio di economato restano vigenti. L’art. 29 pone in capo all’economo l’obbligo di tenuta di un giornale di cassa per la registrazione giornaliera delle operazioni e la sottoscrizione trimestrale del responsabile del servizio finanziario. Resta inoltre confermato che l’Ente sostenne spese, seppur modeste, nel gennaio 2018, prima del mandato di anticipazione in favore dell’economo, in contrasto con la dichiarazione di assenza di fondo cassa e con le risultanze del conto dell’esercizio precedente.
Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione, la ritiene inidonea per natura e contenuti, essendosi limitata a dare atto delle verifiche trimestrali di cassa. Pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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