Certificazione positiva dei costi dell’accordo di settore provinciale (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 110 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione di cui all’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 113/2023, attribuisce alla Sezione di controllo della Corte dei conti un giudizio di attendibilità dei costi dell’ipotesi di accordo collettivo e di compatibilità economica e finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio dell’ente. La verifica non si estende alle scelte di merito dell’Amministrazione e della parte negoziale pubblica, che restano nella sfera di discrezionalità di queste ultime. La compatibilità finanziaria richiede che gli oneri non eccedano il plafond individuato in sede di indirizzo e trovino copertura nei pertinenti stanziamenti. La compatibilità economica va accertata in relazione al quadro macroeconomico di riferimento, mediante confronto tra dinamica retributiva e andamento del prodotto interno lordo e dell’inflazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’ipotesi di accordo di settore per il personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, siglata dall’A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 23 settembre 2025. L’accordo interviene su numerose indennità e assegni accessori, aggiornandone importi, criteri di erogazione e decorrenze.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1945 del 12 dicembre 2025, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva subordinandola alla previa certificazione positiva della Sezione di controllo. L’ipotesi è stata quindi trasmessa all’A.P.Ra.N. con nota del 15 dicembre 2025 per la prescritta verifica. La questione arriva davanti alla Corte per la certificazione di attendibilità dei costi e di compatibilità economica e finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento della propria competenza, richiamando l’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dal d.lgs. n. 113/2023 in materia di contratti collettivi del personale, e la disciplina del d.lgs. n. 165/2001. Rileva che la deliberazione di autorizzazione dell’Esecutivo provinciale fa dipendere la sottoscrizione definitiva dall’esito positivo del controllo.
Quanto all’attendibilità dei costi, la Corte dà atto che la metodologia di quantificazione è affidabile. Le consistenze del personale sono state individuate a dicembre 2023 ed è stato verificato l’andamento a dicembre 2024, utilizzando il valore più alto in caso di variazione dei destinatari. I costi derivano dal prodotto tra numero dei beneficiari e importo degli incrementi. La Sezione corregge gli oneri riflessi, rideterminando le voci che la relazione tecnica aveva calcolato applicando l’aliquota del 38,40% anziché del 38,50%.
Sotto il profilo finanziario, il Collegio mette a confronto le risorse stanziate con gli oneri dell’accordo. Le risorse derivano dagli stanziamenti dell’art. 4, comma 3, della legge provinciale n. 3/2024, come modificato dall’art. 5 della legge provinciale n. 4/2024, e dall’art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 9/2024, integrate dalle quote residue dell’accordo stralcio 2022-2024 e da euro 14.700 autorizzati con la deliberazione n. 1945/2025. L’avanzo annuale risulta positivo in ciascuna annualità, sicché i costi non eccedono il plafond di risorse disponibili.
Sul piano economico, la Corte esamina il confronto tra dinamica retributiva e principali indicatori macroeconomici. L’incremento medio della retribuzione fondamentale è pari allo 0,59% dal 2026 e a regime. La sostenibilità è verificata rispetto alla perdita del potere di acquisto, stimata negli indici IPCA, e all’andamento del PIL provinciale. Il Collegio richiama il dato dell’incremento delle masse salariali dal 2018 al 2027, pari al 22%, a fronte di una variazione del PIL nominale provinciale del 38%, concludendo per la compatibilità dell’aumento con il quadro macroeconomico. La Sezione precisa infine che le modalità di riconoscimento degli assegni e delle indennità rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e non possono essere oggetto del proprio giudizio.
All’esito, fatte salve le osservazioni svolte, la Corte certifica positivamente l’ipotesi di accordo e ne dispone la trasmissione al Presidente dell’A.P.Ra.N. per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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