Fondo economale e giudizio di conto: prassi interne e responsabilità dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 283 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la declaratoria di irregolarità della gestione del fondo economale non comporta di per sé l’approvazione del conto né il discarico dell’agente contabile. La responsabilità di quest’ultimo va valutata alla luce del contesto organizzativo e procedurale predisposto dall’amministrazione: quando le anomalie derivano da prassi interne non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale, esse ricadono primariamente sulla responsabilità organizzativa dell’amministrazione. Spetta pertanto all’ente adottare una cornice regolamentare chiara e strumenti idonei a garantire tracciabilità, autorizzazione preventiva e corretta imputazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile di un ateneo, relativo alla gestione del fondo economale di un centro di ricerca per l’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva rappresentato l’assenza dei presupposti di procedibilità del giudizio, rilevando la mancanza della sottoscrizione dell’agente sul conto e l’assenza di un provvedimento formale di parificazione, oltre a molteplici criticità nella gestione.
L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito fosse avvenuto in data anteriore a quella ritenuta dall’istruttoria. Nel merito, deduceva di essersi attenuto alle prassi, alle circolari e alle procedure interne dell’ente, senza alcun margine di condotta alternativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi emerge che il deposito rituale del conto si è perfezionato solo con l’accettazione della resa tramite SIRECO, non coincidendo con la mera sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. La disciplina del sistema informativo distingue infatti la fase di attestazione della resa da quella di accettazione da parte della segreteria: solo da quest’ultima decorre il termine dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., che nella specie non è dunque spirato.
Quanto ai profili di improcedibilità, il Collegio esclude che l’assenza della sottoscrizione dell’agente integri di per sé una causa ostativa: l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, e la prassi dell’ente non prevedeva tale adempimento. Analogamente, la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non determina l’improcedibilità, poiché si tratta di adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente, estraneo alla sua sfera di responsabilità; le risultanze del decreto dirigenziale attestante l’esito positivo della parificazione dei conti del medesimo esercizio sono ritenute rappresentative di una prassi amministrativa estensibile al conto in esame.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione. Il Collegio rileva la genericità delle causali di spesa, l’uso dell’anagrafica generica “Soggetti diversi”, la mancata distinzione tra pagamenti diretti e rimborsi, l’assenza del dato analitico COGE/COAN nel registro, i reintegri disposti senza scansione temporale predeterminata né delibera dell’organo competente. Il quadro regolamentare dell’epoca si limitava a disciplinare in termini essenziali il fondo, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili: la gestione era di fatto governata da impostazioni operative del gestionale U-GOV e da circolari interne prive di copertura regolamentare.
Da qui la conclusione: le irregolarità sono riconducibili in larga misura a una gestione condizionata da prassi non formalizzate e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. L’agente ha operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione, senza poteri né strumenti per valutarne la conformità. La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto, demandando agli organi responsabili dell’ateneo l’adozione delle iniziative utili a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivazione e assenza di dati sensibili.
Nota della Redazione
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