Conto economale irregolare per spese prive di prova del pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 110 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la regolarità della gestione economale va valutata con criteri sostanzialistici, nel senso che le spese riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente sono discaricabili anche in presenza di mere irregolarità procedimentali, purché la documentazione ne dimostri l’inerenza. Non sono invece discaricabili quelle voci per cui manchi la prova documentale dell’avvenuto pagamento, ovvero la documentazione prodotta sia incongrua rispetto alla causale indicata nel buono. In tali casi sussiste l’ammanco e l’agente contabile va condannato al relativo addebito, con interessi e rivalutazione, senza che rilevi l’insussistenza di un danno erariale in senso sostanziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto annuale dell’economo di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio 2019. Il conto presentava un totale di fondi disponibili, di spese per acquisizione di beni e servizi e una rimanenza di cassa riversata in tesoreria a fine esercizio.
Il Magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva prospettato un ammanco per la mancanza di documentazione giustificativa adeguata rispetto a numerosi buoni economali. L’agente contabile produceva memorie e documentazione integrativa e chiedeva il discarico. La Procura concludeva per il discarico qualora i buoni non avessero evidenziato ammanchi. La causa era quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal Regolamento economale interno, che subordina l’acquisto alla necessità della fornitura, alla mancanza del bene in magazzino e all’autorizzazione alla spesa. Le anomalie procedimentali riscontrate non sono però tutte idonee a inficiare la regolarità del conto.
La Corte adotta una lettura sostanzialistica della documentazione. Le spese sono riferibili alle funzioni istituzionali e, nella maggior parte dei casi, coperte da giustificazione causale. La mancata sottoscrizione del buono, in particolare, è superabile quando la richiesta del servizio rechi data e protocollo coeve all’acquisto, prova sufficiente della riferibilità della spesa all’amministrazione.
Su questa base vengono discaricati numerosi buoni: quelli relativi a duplicati di chiavi, materiale sanitario e di cancelleria, bolli bancari, attrezzature e piccoli acquisti. In tutti questi casi vi è prova della richiesta, dello scontrino o della fattura elettronica con pagamento a mezzo bonifico, con conseguente esclusione dei presupposti dell’ammanco.
Diversa è la sorte di tre voci. Per un buono manca qualsiasi evidenza dell’avvenuto pagamento, pur essendo presenti richiesta, fattura e buono. Per un altro è prodotta solo la richiesta, senza documento attestante la spesa. Infine, un terzo buono presenta uno scontrino di un negozio di strumenti musicali, riferito a un prodotto di telefonia, non coerente con la causale indicata. Per queste voci la Corte non ammette il discarico e quantifica un ammanco complessivo, che viene addebitato all’agente contabile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’agente contabile, liquidate come da nota segretariale in calce al dispositivo.
Nota della Redazione
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