Pensione di inabilità al dipendente pubblico cessato per infermità non di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 24 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 in favore del dipendente pubblico cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, occorre il possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984, la risoluzione del rapporto per infermità non di servizio e lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale stato di inabilità deve sussistere all’atto della cessazione dal servizio e va accertato con riferimento non alla sola idoneità alle mansioni proprie del rapporto cessato, ma alla capacità di svolgere qualunque attività lavorativa, non usurante e confacente alle caratteristiche mansionali. Il trattamento decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 187/1997, quando la domanda sia stata presentata prima di tale cessazione.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come collaboratrice scolastica presso un istituto statale d’istruzione superiore dal primo settembre 2016 fino al giugno 2022. A seguito di visita medica collegiale, è stata dichiarata non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente pubblico e, con decreto dirigenziale, il rapporto è stato risolto per inidoneità psicofisica assoluta con decorrenza dal 16 giugno 2022.
Sostenendo di essere affetta da inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Disposta l’integrazione del contraddittorio, si è costituito l’INPS, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda e, nel merito, la carenza dei requisiti contributivi e sanitari. Con sentenza non definitiva n. 68 del 2024 la Sezione ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha disposto consulenza tecnica medico legale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze, ritualmente evocato e non costituitosi. Quanto all’INPS, ha confermato la piena legittimazione passiva dell’istituto, escludendo che le argomentazioni sulla cogenza degli accertamenti della Commissione medica di verifica possano incider sul rapporto processuale.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 riconosce la pensione ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiamando i requisiti contributivi della legge n. 222/1984. In attuazione, il D.M. n. 187/1997 richiede l’anzianità contributiva di almeno cinque anni, la risoluzione del rapporto per infermità non di servizio e il riconoscimento dello stato di inabilità.
La Corte ha ritenuto sussistenti tutti e tre i requisiti. Sul piano contributivo, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è stata nominata nel ruolo con decorrenza dal primo settembre 2016 e ha svolto attività lavorativa retribuita, seppure discontinua, sin dal 1997. La cessazione è avvenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio, accertata dalla Commissione medica e recepita nel decreto dirigenziale di risoluzione.
Decisivo è stato l’esito della consulenza tecnica d’ufficio affidata al Collegio medico legale, che ha concluso che all’atto della cessazione dal servizio la ricorrente si trovava nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Collegio ha valorizzato gli effetti collaterali della pluriterapia assunta e il declino psico-fisico globale, tali da condurre a una condizione di ritiro sociale e isolamento, incompatibile con qualsiasi capacità mansionale, pur non usurante.
Il giudice non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, che ha operato nel contraddittorio tra le parti e ha illustrato in modo logico e circostanziato il proprio esito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione dalla data di risoluzione del rapporto e condanna dell’INPS alle spese di lite, compensate nei confronti del Ministero contumace.
Nota della Redazione
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