Improcedibile l’appello contabile se il difensore non compare a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 28 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 196 c.g.c. sanziona con l’improcedibilità l’appello contabile quando l’appellante non compare all’udienza di discussione e non compare neppure alla successiva udienza, ritualmente comunicata dalla segreteria. La norma configura una fattispecie a formazione progressiva: la prima assenza impone il rinvio, la seconda determina la decadenza dall’impugnazione. L’improcedibilità è dichiarabile anche d’ufficio e prescinde dall’esame dei motivi di gravame, con la conseguenza che le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Il comportamento processuale dell’appellante prevale, dunque, sul merito della pretesa restitutoria.
Il Fatto
Un Comune proponeva ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria nei confronti della banca tesoriere e nei confronti della Procura regionale, chiedendo la declaratoria di non spettanza e la restituzione di somme versate a titolo di anticipazione di tesoreria, oltre agli interessi maturati, nonostante la dichiarazione di dissesto dell’ente. Il giudice di prime cure dichiarava ammissibile il ricorso e, nel merito, respingeva la domanda relativa alle anticipazioni non restituite, accogliendo solo in parte la domanda sugli interessi maturati dopo la dichiarazione di dissesto.
Il Comune impugnava la sentenza con appello, censurando la decisione per avere escluso la ripetizione dell’intero credito e richiamando, a sostegno, precedenti amministrativi, costituzionali e contabili. Si costituiva la banca appellata. La questione giungeva così davanti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare un dato puramente processuale. All’udienza del 16 luglio 2025 il difensore dell’appellante non era presente. La Sezione, preso atto dell’assenza, pronunciava ordinanza a verbale e rinviava la trattazione, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., all’udienza del 28 gennaio 2026. L’ordinanza veniva ritualmente comunicata dalla segreteria alla parte appellante.
Il collegio richiama il disposto dell’art. 196 c.g.c.: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Anche all’udienza del 28 gennaio 2026 il difensore dell’appellante risulta assente. Ricorrono, pertanto, entrambi i presupposti della fattispecie: la prima assenza con rinvio e comunicazione, la seconda assenza alla nuova udienza. La conseguenza è l’improcedibilità dell’appello, dichiarata in applicazione della norma processuale richiamata.
La Corte non esamina quindi i motivi di gravame né il merito della pretesa restitutoria. Sulle spese, in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., dispone la compensazione. Il percorso argomentativo è integralmente assorbito dalla verifica del comportamento processuale dell’appellante, che prevale su ogni questione sostanziale.
Nota della Redazione
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