Conto giudiziale azioni rileva disponibilità giuridica non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 36 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubbliche è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non la mera detenzione materiale. Egli è l’agente contabile che per legge o per delega esercita i poteri dell’azionista e rappresenta l’ente nelle riunioni societarie. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è affetto da improcedibilità. Il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2021 di un consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento della giurisprudenza contabile.
Secondo tale indirizzo, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, perché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e dunque non legittimato a renderlo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata. La questione giuridica centrale attiene all’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nel richiamare tale indirizzo, la pronuncia cita sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, nonché sez. Molise n. 64 del 2017.
Il Collegio ha inoltre precisato che, per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
La Corte ha ribadito che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, non essendo il soggetto che lo ha reso qualificabile come consegnatario. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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