Conto giudiziale di azioni: consegnatario è chi ne ha la disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 35 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza di dirigenti espressamente incaricati della gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il conto reso da soggetto privo della qualifica di agente contabile è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità del giudizio sul conto giudiziale, per l’esercizio 2021, del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata, anziché dal soggetto titolare della disponibilità giuridica dei titoli azionari.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità, segnalando un orientamento giurisprudenziale secondo cui alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la mera disponibilità materiale. Sono citate le decisioni della sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, della sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e della sez. Molise n. 64 del 2017.
La Corte precisa che, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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