Rimborso spese di viaggio agli amministratori fuori sede: il vitto resta escluso (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 210 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dall’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 ha portata restrittiva e comprende esclusivamente gli esborsi sostenuti per lo spostamento dal Comune di residenza alla sede dell’ente. L’espressione “spese di viaggio” non può essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendere le spese di vitto e pernottamento, perché l’ambito di applicazione del comma 1, ove la nozione è più ampia, non è sovrapponibile a quello della fattispecie del comma 3. La diversità di natura e funzione delle due disposizioni impedisce di trasferire al comma 3 l’esegesi elaborata per il comma 1.

Il Fatto

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’art. 21, comma 5, della legge regionale Sicilia n. 30/2000 e sull’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. Il quesito riguarda l’inciso “spese di viaggio”: se esso possa essere letto in senso estensivo, così da includere anche le spese per la consumazione dei pasti sostenute dagli amministratori residenti fuori dal Comune ove ha sede l’ente.

L’ente istante invoca il contrasto tra un indirizzo restrittivo, sostenuto da diverse Sezioni regionali, dalla Sezione delle Autonomie, dall’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e dal TAR Sardegna, e l’orientamento della Sezione di controllo per la Liguria, che avrebbe equiparato le spese di viaggio degli amministratori locali alle spese di missione. Il quesito chiede inoltre quali criteri applicare e se l’autonomia statutaria consenta di disciplinare la materia con regolamento proprio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica le condizioni di ammissibilità, soggettive e oggettive, della richiesta. Il quesito proviene da un ente incluso nell’elenco dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ed è sottoscritto dal Presidente, legale rappresentante dell’ente ex art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 15/2015. La questione, poi, involge l’esegesi di norme finalizzate al contenimento della spesa e rientra quindi nel concetto di contabilità pubblica, è formulata in termini generali e astratti e non interferisce con funzioni di altri organi.

Nel merito, la lettura estensiva non è condivisa. Il richiamo alla deliberazione della Sezione ligure n. 10 del 21 febbraio 2011 è frutto di estrapolazione: quel ragionamento riguardava il comma 1 dell’art. 84, non il comma 3. La pronuncia chiariva che l’espunzione dell’inciso sul rimborso forfetario onnicomprensivo, operata dal decreto-legge n. 78/2010, mirava a eliminare le forme di forfetizzazione e non a limitare il ristoro alle sole spese di viaggio in senso tecnico; e ciò trovava conferma nel comma 2, che menziona la documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno. Argomenti storico e logico-sistematico, dunque, riferiti alla disciplina del trattamento di missione.

Il comma 3, invece, ha sempre contemplato, in continuità con l’art. 13, comma 4, della legge n. 816/1985 e con l’art. 25, comma 4, della legge n. 265/1999, le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, nozione costantemente circoscritta dalla giurisprudenza agli esborsi per lo spostamento dalla residenza alla sede dell’ente. Non constano, per tali spese, disposizioni analoghe all’art. 84, comma 2, idonee a fondare l’estensione a voci ulteriori.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, ha del resto evidenziato che le due fattispecie differiscono per natura e funzione: il comma 3 regola una spesa necessaria per il concreto espletamento del mandato, nella condizione di effettiva libertà e uguaglianza di accesso alle cariche; il comma 1 attiene a una spesa diversa per finalità e non caratterizzata dalla necessarietà. Nemmeno sul piano della ratio emergono elementi a sostegno della tesi dell’ente. I restanti quesiti restano assorbiti dal parere negativo reso sulla prima questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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