Responsabilità erariale esclusa per spese arbitrali della Provincia (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 113 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile postula l’accertamento di una condotta antigiuridica, intesa come violazione di un obbligo giuridico specifico ed esigibile: essa non può desumersi dal solo fatto che una scelta amministrativa si sia rivelata, ex post, censurabile in sede arbitrale o giurisdizionale. L’esercizio delle prerogative difensive dell’ente in una controversia di oggettiva complessità non integra, di per sé, l’antigiuridicità, salvo che la posizione sostenuta risulti manifestamente e inescusabilmente infondata. Il nesso di causalità, retto dal criterio del «più probabile che non» e della causalità adeguata ex art. 1223 cod. civ., richiede che il danno rappresenti lo sviluppo normale e prevedibile della condotta contestata: non basta un antecedente causale della sequenza.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il Presidente di una Provincia, chiedendone la condanna al pagamento di euro 34.555,56 a titolo di responsabilità erariale, in favore dell’ente, per indebita corresponsione di spese legali ed arbitrali. La notizia di danno era pervenuta dalla Sezione regionale di controllo, a seguito della soccombenza dell’ente in un procedimento arbitrale promosso da un consorzio pubblico, definito con lodo che aveva accertato la mancata validità del recesso della Provincia e la sua permanenza nella compagine consortile.
Il consiglio provinciale, con deliberazione assunta all’unanimità, aveva avviato la procedura di recesso dal consorzio con decorrenza dal 1° gennaio 2017, invocando obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle partecipazioni. L’assemblea consortile prese atto della richiesta e approvò nuovi schemi di statuto e convenzione, ma alcuni enti consorziati non li approvarono, sicché il recesso non si perfezionò. Nonostante le comunicazioni del consorzio, l’ente non versò le quote, il consorzio attivò la procedura arbitrale e la Provincia risultò soccombente, sostenendo le spese poi contestate. Il convenuto ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logicamente prioritaria l’antigiuridicità della condotta. La pretesa attorea si fonda su una pluralità di comportamenti: il mantenimento della deliberazione di recesso, il mancato pagamento delle quote, la scelta di resistere in arbitrato e la permanenza nella presidenza dell’assemblea consortile. Il Collegio ritiene che nessuno di essi integri la violazione di un obbligo giuridico puntuale e inequivoco.
La deliberazione di avvio del recesso si inseriva in un contesto di straordinaria complessità, segnato dalla riforma dell’ordinamento provinciale e dai tagli ai trasferimenti, e dava attuazione all’art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, che imponeva processi di razionalizzazione delle partecipazioni. L’atto era collegiale, adottato all’unanimità e assistito dai pareri di regolarità tecnica e contabile: non emergeva in capo al Presidente un obbligo chiaro di attivarsi per la revoca, né sul piano della titolarità, né su quello dell’esigibilità. La stessa questione relativa all’applicabilità della normativa sulla razionalizzazione al consorzio era controversa.
Quanto al mancato pagamento delle quote, la questione interpretativa presentava profili non univoci: il coordinamento tra l’art. 6 dello Statuto consortile e l’art. 98 del D.P.R. n. 902/1986 non conduceva a soluzione certa, e la giurisprudenza amministrativa non era granitica sull’ammissibilità del recesso unilaterale dagli accordi pubblicistici (Cons. Stato Sez. V n. 4304/2017; TAR Piemonte n. 600/2019 in senso favorevole; TAR Lombardia n. 5620/2004 in senso contrario). Anche la nota del Ministero dell’Economia non entrò nel merito.
La decisione di resistere in arbitrato si collocava nel solco di una deliberazione consiliare efficace e mai revocata, ed era sorretta dai pareri dell’avvocatura interna, del dirigente finanziario e dal visto del Segretario Generale. Il convenuto ha fatto legittimo affidamento su tali pareri, privi di rilievi sulla temerarietà della linea difensiva. La permanenza nella presidenza dell’assemblea consortile, inoltre, non violava alcun obbligo: mancava un meccanismo automatico di sostituzione e il consorzio stesso sosteneva la perdurante partecipazione della Provincia.
Il Collegio esamina poi, per completezza, il nesso di causalità. Il danno si colloca all’esito di una sequenza articolata, nella quale l’attivazione della procedura arbitrale, avvenuta su impulso del consorzio, costituisce fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico. L’obbligo di sostenere le spese discende dalla statuizione del lodo, che le ha regolate secondo soccombenza. L’addebito non rappresenta, ex ante, sviluppo normale e prevedibile della condotta, come conferma la circostanza che il lodo non fu adottato all’unanimità.
Neppure sul piano controfattuale risulta dimostrato che le condotte alternative ipotizzate dalla Procura avrebbero evitato le spese. Revoca e immediata adesione non erano atti dovuti né garantivano, secondo il criterio del «più probabile che non», l’esito diverso. La domanda è pertanto respinta, con compensazione delle spese di giudizio e liquidazione delle spese legali in favore del convenuto, poste a carico della Provincia.
Nota della Redazione
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