Conto giudiziale azioni: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 111 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il giudizio sul conto reso da soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita della preliminare valutazione sulla procedibilità di un giudizio di conto relativo all’esercizio 2022, avente ad oggetto azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’agente contabile consegnatario di azioni. La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale figura non coincide con chi detiene materialmente i titoli, bensì con chi ne ha la disponibilità giuridica, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo, espresso dalle sezioni Toscana, Veneto e Molise. Ne deriva che l’attività del consegnatario è di gestione e non di mera detenzione. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile è assunta dal sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione.
Tale conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. Il Collegio ne trae una conseguenza sul contenuto del conto: esso deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte precisa inoltre che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto che non riveste la qualità di consegnatario, il giudizio è improcedibile.
Nota della Redazione
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