Conto giudiziale dei titoli azionari e disponibilità giuridica del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 108 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza di delega a un dirigente, tale qualità spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, i motivi delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. L’obbligo sussiste anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Il giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, cod. giust. cont., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il relatore ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto — sindaco o funzionario delegato — che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della legittimazione a rendere il conto giudiziale relativo a titoli azionari. La giurisprudenza contabile ha precisato che il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. La conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva che il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, i motivi delle variazioni, nonché le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.

In coerenza, il Collegio rileva che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualità di consegnatario, il giudizio è dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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