Inammissibile il ricorso pensionistico per omessa notifica all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 214 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza devono essere notificati all’amministrazione resistente. L’omessa notifica di tali atti nei confronti dell’INPS, non costituito, rende il giudizio inammissibile. L’onere di provare l’avvenuto adempimento notificatorio grava sulla parte ricorrente, che risponde della relativa omissione in forza dell’art. 155, commi 3 e 5-bis c.g.c.. La pronuncia in rito assorbe ogni altra questione, anche di merito, e non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla polizia penitenziaria con qualifica di sovrintendente, collocato a riposo per limiti di età, è titolare di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia liquidato dall’INPS con il sistema misto.

Il ricorrente contesta l’erronea liquidazione del trattamento, deducendo la mancata applicazione dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 e del d.p.r. n. 57/2022, recante miglioramenti stipendiali quiescibili per il triennio 2019-2021. Dopo una diffida all’INPS rimasta senza esito, adisce la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità assicurativa maturato sino al 31.12.1995, l’adeguamento delle retribuzioni pensionabili e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze di rateo.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni esamina in via preliminare la regolarità del contraddittorio. Rileva che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza non risultano notificati all’INPS, amministrazione resistente e non costituita.

Tale omissione è imputata alla parte ricorrente, che non ha fornito alcuna prova del richiamato adempimento notificatorio. Il giudice richiama l’art. 155, commi 3 e 5-bis c.g.c., che disciplina gli oneri di notificazione degli atti nel processo contabile.

La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione resistente integra una violazione degli adempimenti processuali cui è tenuta la parte. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del giudizio per difetto di notifica.

La decisione è assunta in rito e assorbe ogni altra questione, anche relativa al merito delle pretese pensionistiche. Il giudice non esamina quindi la fondatezza della domanda sull’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 né sull’adeguamento delle retribuzioni pensionabili.

Conseguenza processuale: nulla è disposto per le spese, trattandosi di pronuncia in rito, con trasmissione degli atti alla Segreteria per il seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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