Partecipazione del Comune al G.A.L.: controllo della Corte e onere motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 175 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.Lgs. n. 175/2016 è attivato dall’invio dell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, a prescindere dal fatto che l’amministrazione abbia formulato una esplicita richiesta di parere e dalla qualificazione che essa abbia dato all’operazione. La clausola derogatoria di cui al primo periodo dell’art. 5, comma 1, TUSP ha carattere eccezionale e non è invocabile ove la previsione legislativa si limiti ad attribuire all’ente la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni senza disciplinare concrete operazioni societarie. In tal caso permane l’onere motivazionale sui profili di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur se attenuato quanto al vincolo teleologico.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato l’acquisizione dalla Provincia di una quota di partecipazione, pari allo 0,17% del capitale sociale, in una società consortile a responsabilità limitata costituita come G.A.L. (Gruppo di Azione Locale), per un valore nominale di euro 200,00. L’operazione si era resa necessaria dopo che l’Unione montana di cui il Comune faceva parte era stata cancellata dalla Carta delle forme associative regionali, con conseguente venir meno dei requisiti per detenere le quote del G.A.L.

L’ente ha qualificato la fattispecie come deroga al regime ordinario, invocando la possibilità di costituire società in attuazione dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, richiamato dall’art. 4, comma 6, TUSP, e ha trasmesso l’atto alla Corte a soli fini conoscitivi. La questione attiene alla verifica dei presupposti e all’ampiezza del controllo in presenza di tale qualificazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, comma 1, TUSP, che impone la motivazione analitica dell’atto e la verifica dei requisiti, e dal comma 3, che disciplina l’invio dell’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti. Il Collegio osserva che il pronunciamento, pur qualificato come parere al comma 4, integra una peculiare attività di controllo, secondo la ricostruzione delle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022.

Ciò che attiva il controllo è l’invio dell’atto deliberativo, indipendentemente da una richiesta esplicita di parere. La circostanza che l’ente abbia ritenuto l’atto non assoggettato a controllo preventivo, avendolo ricondotto al regime derogatorio, non esclude quindi il potere-dovere di scrutinio della Sezione.

Sul regime derogatorio la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 43 del 7 giugno 2024, resa su questione di massima, che ha composto il contrasto tra orientamenti regionali. Secondo tale indirizzo la clausola di esclusione opera solo quando sussista un intervento diretto del legislatore volto a delineare o autorizzare una specifica operazione societaria. Viceversa, resta fermo l’onere di motivazione e il successivo controllo quando la previsione si limiti a riconoscere una facoltà in determinati ambiti senza imporre un modello societario. L’art. 4, comma 6, TUSP e i regolamenti europei ivi richiamati non richiedono né autorizzano direttamente il ricorso alla forma societaria, essendo possibili moduli organizzativi non societari.

La Sezione procede quindi allo scrutinio dell’atto. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva rileva che nessuna analisi di fattibilità prospettica sulla società è stata sviluppata. Sotto il profilo soggettivo non emergono criticità nella situazione dell’ente e l’esborso è modesto, ma nessuna considerazione è stata svolta sui futuri impegni di spesa. Sul piano della convenienza economica la motivazione è scarna. Non emergono profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

In conclusione, in un’ottica di proporzionalità e in continuità con le precedenti deliberazioni della Sezione sul medesimo G.A.L., il Collegio non ravvisa elementi ostativi all’acquisto, pur richiamando l’ente a un più puntuale rispetto degli obblighi dell’art. 5 TUSP e raccomandando un costante monitoraggio dell’andamento economico-finanziario della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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