Concessione in comodato di spazio pubblico a CER del Terzo Settore (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 161 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione in comodato di un bene immobile di proprietà pubblica non utilizzato per fini istituzionali a favore di un ente del Terzo settore, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, è ammissibile nei limiti in cui l’ente locale abbia previamente verificato la natura patrimoniale disponibile del bene e dimostrato, con adeguata motivazione, che l’interesse pubblico sociale perseguito sia equivalente o superiore a quello meramente economico. Il principio di necessaria redditività del patrimonio immobiliare pubblico tollera una deroga solo se la scelta tra locazione e comodato è sorretta da una specifica analisi di mercato e da un’esplicita valutazione di compatibilità finanziaria dell’operazione. L’affidamento deve essere preceduto da un avviso pubblico e da un confronto comparativo, pur non essendo imposta una procedura a evidenza pubblica, poiché il comodato gratuito costituisce attribuzione di un vantaggio economico.

Il Fatto

Il Comune ha aderito a una Comunità di Energia Rinnovabile costituitasi sul proprio territorio come associazione non riconosciuta del Terzo settore, senza scopo di lucro. L’ente intende concedere direttamente alla Comunità uno spazio pubblico, tetto di edificio o parcheggio, per realizzare e gestire un impianto a fonte rinnovabile, prevedendo il pagamento di un canone ritenuto congruo.

Il quesito, formulato per il tramite del CAL, investe la possibilità di procedere con concessione diretta a favore dell’ente del Terzo settore al quale il Comune ha aderito, qualificando l’operazione come valorizzazione immobiliare a scopo sociale. Il Comune dichiara la generalità e astrattezza del quesito e l’assenza di provvedimenti già adottati.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva, riconoscendo la legittimazione del Sindaco quale rappresentante dell’ente e la ritualità della trasmissione tramite il CAL. Sul piano oggettivo, la Corte ribadisce che la funzione consultiva non può risolversi in consulenza generale né in surrettizia co-amministrazione, rimettendo all’ente le valutazioni discrezionali.

Nel merito, la questione ruota attorno all’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, che consente di concedere in comodato beni non utilizzati per fini istituzionali agli enti del Terzo settore. Il Collegio richiama la definizione di CER della direttiva (UE) 2018/2001 e la disciplina di attuazione dell’art. 31 d.lgs. n. 199/2021, rilevando il favor del legislatore verso tali strumenti di sussidiarietà orizzontale.

Il nodo centrale è la qualificazione del bene. La formula normativa richiama il patrimonio disponibile, i cui beni sono assoggettati alla disciplina privatistica. Il comodato gratuito, in quanto rinuncia a entrate da canone, può costituire fonte di depauperamento del bilancio, ponendosi in tensione con il principio di necessaria redditività del patrimonio pubblico.

La Corte ammette una mitigazione di tale principio quando la fattispecie evidenzi un interesse pubblico sociale equivalente o superiore, con copertura negli artt. 2 e 118 Cost. L’ente deve però svolgere una preliminare analisi di mercato e tradurre la scelta in un’onere motivazionale che espliciti la compatibilità finanziaria e la recessività dell’interesse alla fruttuosità del bene.

Quanto alla selezione del contraente, la concessione gratuita integra un vantaggio economico e impone un obbligo di predeterminazione dei criteri. È preferibile un avviso pubblico con confronto comparativo, ispirato a pubblicità, trasparenza e imparzialità. La Sezione chiarisce infine che la gratuità del comodato è compatibile solo con un modus di entità modesta, non qualificabile come controprestazione; diversamente si applica la disciplina della locazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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