Conto del tesoriere, sindacato contabile limitato e discarico per gestione regolare (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 149 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il sindacato del giudice contabile non si estende alla legittimità dei provvedimenti amministrativi con cui è stato selezionato il contraente, ambito riservato ad altra giurisdizione. Il perimetro della cognizione riguarda esclusivamente la verifica della correttezza della gestione oggetto del conto e della regolarità del documento contabile. I rilievi istruttori che risultino superati dalla documentazione probatoria, o che attengano a profili estranei al sindacato contabile, non ostano al discarico del tesoriere. Ove il conto sia sostanzialmente regolare, il Collegio dichiara la regolarità e procede al discarico, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da una banca, in qualità di tesoriere di un’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale, per la gestione del servizio di tesoreria relativa all’esercizio finanziario 2017. Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore aveva evidenziato diverse censure: l’affidamento del servizio senza procedura ad evidenza pubblica, la mancata tenuta di una contabilità distinta per le entrate vincolate, la discordanza tra conto e modello 56-T, l’addebito di IVA sul corrispettivo del tesoriere, le commissioni su bonifici e la legittimità di una garanzia fideiussoria prestata da banca in amministrazione straordinaria.
L’ente e la banca si sono costituiti con memorie, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte in ordine alla censura sulla scelta del contraente e contestando nel merito ciascun rilievo. Il Pubblico Ministero ha concluso per la regolarità parziale del conto, senza addebiti a carico del tesoriere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, chiarendo i confini del proprio sindacato. La cognizione della Corte dei conti non si estende all’illegittimità della procedura di scelta del contraente, poiché ciò comporterebbe un sindacato di legittimità su provvedimenti amministrativi riservato ad altra giurisdizione. Il perimetro di valutazione concerne esclusivamente la verifica della correttezza della gestione e della regolarità del documento contabile.
Quanto al secondo rilievo, relativo alla mancanza di una contabilità distinta per le entrate con destinazione vincolata ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d, del T.U.E.L., la Corte rileva che la banca e l’ente hanno documentato l’esistenza di un conto corrente vincolato e la conferma delle somme vincolate nel quadro riassuntivo del rendiconto e nei verbali delle verifiche di cassa. Il rilievo è pertanto sostanzialmente superato.
In ordine alla mancata concordanza con le risultanze della Banca d’Italia, la Corte osserva che la lieve discordanza è riconducibile a un accredito correttamente contabilizzato dal tesoriere entro il 31/12/2017 ma registrato dall’ente il 2/1/2018; la documentazione prodotta ha consentito la piena conciliazione delle risultanze.
Sul divieto di IVA sul corrispettivo del tesoriere, il Collegio rileva che l’ente aveva pagato la fattura attenendosi a precedenti risoluzioni, anteriormente alla risposta a interpello. Ciò che rileva ai fini del giudizio non è la legittimità dell’addebito, ma la regolarità del conto; il recupero dell’eventuale IVA non è ostativo al discarico.
Le commissioni su bonifici a carico dei beneficiari sono escluse, poiché la disposizione di riferimento è divenuta operativa per le pubbliche amministrazioni soltanto dal 1/1/2019 e non nel 2017. Le commissioni a carico dell’ente risultano correlate a forniture o a previsioni contrattuali, come comprovato dal quietanziario; anche tale rilievo è superato. Infine, la legittimità della garanzia fideiussoria prestata da banca in amministrazione straordinaria è ritenuta profilo estraneo al sindacato del giudice contabile.
Nota della Redazione
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