Conto giudiziale delle azioni della partecipata reso dal soggetto sbagliato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 123 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali tale soggetto è il sindaco, che assume la veste di agente contabile in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione, o il suo delegato, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile, restando il giudizio di responsabilità contabile privo del suo presupposto soggettivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale del consegnatario di azioni della società partecipata da un Comune, relativo all’esercizio 2021 e reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il dubbio nasce dal fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale più recente, il conto deve essere reso non da chi detiene materialmente i titoli, ma da chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale soggetto va ricercato non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).

La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019).

Da ciò discendono conseguenze sul contenuto del conto. Esso deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni (sez. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017). In coerenza, il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e portatori della medesima esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024).

Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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