Conto giudiziale dei titoli azionari: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 125 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di una società partecipata non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidarne la gestione, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Ne consegue che il conto reso da un soggetto privo della qualifica di agente contabile è affetto da improcedibilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sul rilievo che il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e dunque non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di qualificazione soggettiva dell’agente contabile: individuare chi sia tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione di una società partecipata da un ente locale.

La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — è costante nel distinguere tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli. Il consegnatario è colui che esercita i poteri dell’azionista, rappresentando l’ente alle riunioni sociali e curando la gestione della partecipazione, e non il mero detentore dei titoli.

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

La Corte precisa poi il contenuto del conto: esso non si esaurisce nella descrizione dei titoli e nella loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio — con indicazione del motivo delle variazioni — ma deve dare conto delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, poiché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e perché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *